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Tribunale di Benevento, sentenza n.1705 del 27.08.2021 - Est. D’Ambrosio


La parte può farsi sostituire dall'avvocato a condizione che la procura abbia uno specifico oggetto, sia della stessa forma prescritta per il contratto da stipulare e autenticata da un pubblico ufficiale.

Massima: La parte che intenda agire in giudizio ha l’obbligo di comparire personalmente dinnanzi al mediatore anche se, potrà delegare ad altri tale attività, la quale non ha natura di attività strettamente personale. La delega a comparire dinnanzi al mediatore potrà essere conferita anche al difensore al quale la parte ha conferito mandato alle liti ma “allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Una semplice, benché ampia, procura alle liti, comprensiva di ogni potere giudiziale e stragiudiziale ed anche del potere di conciliare la controversia, dal valore meramente processuale, pertanto, non attribuisce al difensore la rappresentanza sostanziale della parte.” La partecipazione alla procedura di mediazione, quindi, può comportare disposizione di diritti ulteriori rispetto a quello controverso, sicché la procura rilasciata per la partecipazione alla procedura di mediazione, la quale potrà essere conferita anche al difensore costituito in giudizio, esula dai poteri anche conciliativi attribuiti con la procura alle liti. La stessa, infatti, attribuisce poteri processuali al difensore in relazione al solo oggetto della domanda giudiziale evidenziandosi, altresì, che con esclusivo riferimento agli stessi il difensore ha poteri certificativi dell’autenticità e provenienza della sottoscrizione. Proprio dal disposto dell’art. 185 c.p.c., peraltro, si trae prova del fatto che la procura conferita al fine di conciliare o transigere una controversia, sia essa generale o speciale, sia procura di carattere sostanziale, diversa ed ulteriore rispetto al mandato alle liti, sicché ove l’avvocato munito di mero ius postulandi partecipi alla procedura di mediazione, costui non potrà essere ritenuto un rappresentante sostanziale della parte. In assenza di disciplina specifica circa il potere certificativo della procura sostanziale da eventualmente attribuire al difensore, occorre fare applicazione delle regole generali in tema di rappresentanza di cui agli artt. 1387 e ss. c.c., le quali consentono di attribuire al rappresentante una procura di carattere sostanziale a transigere. La procura da conferirsi a tal fine dovrà avere, in forza del disposto dell’art. 1392 c.c., la stessa forma prescritta per il contratto da stipulare e, quindi, essendo relativa ad un negozio transattivo, dovrà rivestire forma scritta ai fini probatori ex art. 1967 c.c., salvo il disposto dell’art. 1350 n. 12) c.c. Occorre, inoltre, che sia provata con certezza la provenienza della procura da parte del soggetto il quale abbia potere di disposizione del diritto - come richiesto dall’art. 1966 c.c. -. Tale finalità è conseguibile solo con una procura notarile o autenticata ai sensi dell’art. 2703 c.c., dovendosi distinguere la posizione del rappresentante sostanziale della parte da quella del difensore, il quale dovrà assistere la parte sostanziale nel corso della procedura di mediazione, pur potendo le due figure essere concentrate in un unico soggetto, seppur in forza di due rapporti di mandato differenti: l’uno sostanziale, l’altro processuale.