Massima: La specificità dell' indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta di mediazione è adeguatamente soddisfatta allorquando, senza la necessità di impiegare formule particolari, sia sinteticamente e chiaramente esposto il motivo dell' impugnativa svolta, an...(Continua a leggere)
Massima: La specificità dell' indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta di mediazione è adeguatamente soddisfatta allorquando, senza la necessità di impiegare formule particolari, sia sinteticamente e chiaramente esposto il motivo dell' impugnativa svolta, anche alla luce della discussione che si sviluppa in fase di mediazione. Nel caso in esame tale è requisito è stato ampiamente soddisfatto in quanto dall' esame della istanza di mediazione si evince chiaramente che la stessa è relativa alla impugnativa della delibera del 23.11.2017 punto 2) che, peraltro, è dato molto specifico considerato che in detto punto si è deliberato solo delle tabelle stabilite per il riparto delle spese passate e future così come deciso nell' accordo raggiunto in sede di mediazione.
Massima: In materia di impugnazione di delibere, secondo un primo indirizzo ai fini dell' interruzione del termine di decadenza è sufficente il solo deposito della domanda presso l' Organismo di mediazione, coerentemente con il principio secondo cui non possono derivare a carico della parte ...(Continua a leggere)
Massima: In materia di impugnazione di delibere, secondo un primo indirizzo ai fini dell' interruzione del termine di decadenza è sufficente il solo deposito della domanda presso l' Organismo di mediazione, coerentemente con il principio secondo cui non possono derivare a carico della parte conseguenze pregiudizievoli in termini di decadenza o prescrizione non dipendenti o comunque solo parzialmente dipendenti dalla propria attività. Ulteriore e contrapposto orientamento, ha precisato invece che le parti siano obbligate per legge a tentare una conciliazione presso un organismo di mediazione autorizzato dal Ministero, entro il termine di decadenza perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della delibera per i condomini dissenzienti e per gli astenuti e dalla data della comunicazione per gli assenti"; il medesimo indirizzo conclude "il termine decadenziale di trenta giorni, di cui all' art. 1137, comma 2, c.c., è "interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all' organismo di mediazione" (in termini Corte appello Salerno sez. II, 27.07.2020, n.942; Corte appello Palermo sez. II, 27.06.2017, n. 1245; Trib. Torre Annunziata 03.07.2019, n.1703; Trib. Pavia, 23.11.2021 n. 1466; nonché, sia pure in fattispecie diversa Cass. 28.01.2019, n. 2273). Il Tribunale intende aderire a detto secondo orientamento in quanto, oltre che maggioritario e fatto proprio dal Tribunale di Pavia in precedente controversia, risulta maggiormente coerente con il dettato normativo sopra riportato nonchè alla ratio legis di incentivare la soluzione alternativa della controversia assicurando, tuttavia, contemporaneamente, la tempestività dell' impugnazione dell' atto e , quindi, la certezza nei rapporti giuridici. Sotto ulteriore e connesso profilo, a fortiori, nella fattispecie in esame, comunque, il ritardo non dipendeva (almeno prevalentemente) dall' organismo di mediazione: anzitutto il condominio non era informato di alcuna iniziativa da parte dell' istante che ben avrebbe potuto notiziarla dell' avvio della procedura; inoltre la prima convocazione inviata dall' organismo di mediazione (come del resto anche la seconda, gravemente tardiva) , non era andata a buon fine, in quanto era stata trasmessa dal citato organismo ad indirizzo erroneo , basandosi proprio sulla non esatta indicazione offerta in tal senso dalla parte istante 4 I., ovvero presso l' indirizzo ove si trova fisicamente l' edificio condominiale e non presso l' amministratore, quale legale rappresentante.
Massima: Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, infatti, il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento de...(Continua a leggere)
Massima: Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, infatti, il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell’usucapione non è viziato dalla nullità ancorché l’acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario (Cass. n. 2485 del 2007; Cass. n. 7853 del 2018; Cass. n. 4106 del 2019, in motiv.; Cass. n. 8626 del 2022): e ciò in quanto l’acquisto per usucapione avviene ipso iure per il semplice fatto del possesso protratto per venti anni e la sentenza con cui viene pronunciato l’acquisto per usucapione del diritto di servitù ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto stesso
Massima: Assume valenza di argomento di prova sfavorevole alla convenuta, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis , d.lg.s 28/2010, primo periodo anche la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione promosso ante causam dall'attrice. Tale procedura invero ha avuto carat...(Continua a leggere)
Massima: Assume valenza di argomento di prova sfavorevole alla convenuta, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis , d.lg.s 28/2010, primo periodo anche la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione promosso ante causam dall'attrice. Tale procedura invero ha avuto carattere non già obbligatorio ma volontario poichè la presente controversia non rientra tra quelle relative ai "contratti bancari" di cui all'art. 5, comma1 -bis, d.Lgs. n. 28 del 2010 , atteso che riguarda una responsabilità inerente ai servizi di pagamento, che possono essere prestati anche da un soggetto non bancario sotto il profilo soggettivo (sul punto si veda in termini Cass. 20 maggio 2020 , n. 9204, relativa ad una controversia riguardante la responsabilità della banca per il pagamento di un assegno ad un soggetto diverso dal beneficiario ma che ha affermato un principio applicabile anche al caso di specie). Ebbene, la convenuta rifiutò di aderire alla Adr adducendo a giustificazione di tale sua decisione di aver correttamente operato ma la convizione della fondatezza dei propri assunti non può certo integrare il giustificato motivo di mancata partecipazione alla mediazione perché, se così non fosse , verrebbe vanificata la funzione deflattiva dell'istituto.
Massima: La Corte di Cassazione ha adottato una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di «contratti bancari e finanziari» per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione, escludendo, per esempio, che le controversie derivanti da contratti di leasing immobiliare siano assogget...(Continua a leggere)
Massima: La Corte di Cassazione ha adottato una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di «contratti bancari e finanziari» per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione, escludendo, per esempio, che le controversie derivanti da contratti di leasing immobiliare siano assoggettate alla mediazione preventiva obbligatoria. Al riguardo è stato infatti affermato che la norma che prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti «bancari e finanziari» contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (d.lgs. n. 58/1998) e che non si può dunque estendere l'obbligo di mediazione alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, a questo sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto o all'utilizzo dello specifico bene coinvolto (Sez. 3, 13.5.2021, n.12883; Sez.3, 22.11.2019, n. 30520). Analogamente si è ispirata a una lettura restrittiva la pronuncia di questa Corte (Sez.6-1, 20.5.2020, n. 9204) secondo la quale la controversia avente ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario, non è sottoposta alla mediazione obbligatoria, trattandosi di fattispecie che non rientra nell'ambito dei contratti bancari, perché la convenzione di assegno, se può trovarsi inserita anche nel corpo dei detti contratti, conserva sempre la propria autonomia, rientrando l'assegno nel novero dei servizi di pagamento ai sensi dell'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura «bancaria» del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio. Tanto premesso, l'esclusione della tipicità della fideiussione come contratto bancario, regolato come tale dal codice civile o dal Testo unico bancario, porta ad escludere l'obbligatorietà della mediazione ai sensi dell'art.5, comma 1 bis, del d.lgs. 28 del 4.3.2010.
Massima: Va respinta la domanda di condanna ai sensi dell' art. 96 c3 cpc nei confronti della parte che ha depositato in giudizio la proposta del mediatore se si considera che anche l' opposta ha autonomamente depositato in giudizio la medesima proposta e la propria accettazione, manifestando cos&i...(Continua a leggere)
Massima: Va respinta la domanda di condanna ai sensi dell' art. 96 c3 cpc nei confronti della parte che ha depositato in giudizio la proposta del mediatore se si considera che anche l' opposta ha autonomamente depositato in giudizio la medesima proposta e la propria accettazione, manifestando così il proprio consenso alla divulgazione delle medesime circostanze.
Massima: La parte che non voglia o non possa comparire personalmente davanti al mediatore può delegare anche il proprio avvocato, purché dietro conferimento di procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanz...(Continua a leggere)
Massima: La parte che non voglia o non possa comparire personalmente davanti al mediatore può delegare anche il proprio avvocato, purché dietro conferimento di procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia...). La procura sostanziale ha oggetto diverso e più ampio della mera procura alle liti rilasciata al difensore e da questi autenticata: sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Ne discende che la parte non può evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando soltanto il proprio avvocato, in assenza di procura sostanziale conferita per rappresentarlo nel procedimento di mediazione. A maggior ragione, il difensore della parte non può nemmeno delegare in sua vece altro avvocato per comparire davanti al mediatore, non disponendo dei relativi poteri dal momento che di regola il rappresentante non può delegare a sua volta i poteri ricevuti in favore di un terzo, secondo il principio delegatus non potest delegare. Non vi è prova quindi che la società opposta abbia conferito all' avvocato idonea procura speciale a rappresentarla nel presente procedimento di mediazione, mediante il conferimento di poteri di natura sostanziale e non meramente processuale, tali da consentirgli di impegnare la società nel caso di raggiungimento di un' intesa transattiva. Da escludere allora che il soggetto presente al procedimento di mediazione fosse in grado di rappresentare efficacemente gli interessi della parte, in assenza di apposita procura sostanziale conferita dall' avente diritto per la singola mediazione, di cui non vi è alcuna traccia in atti, né ne è stata fatta menzione nel verbale di mediazione.
Massima: In mediazione "il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti innanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la co...(Continua a leggere)
Massima: In mediazione "il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti innanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti". La parte che intenda agire in giudizio ha pertanto l' obbligo di comparire personalmente dinnanzi al mediatore anche se, come chiarito dalla citata sentenza, potrà delegare ad altri tale attività, la quale non ha natura di attività strettamente personale. La delega a comparire dinnanzi al mediatore potrà essere conferita anche al difensore al quale la parte ha conferito mandato alle liti ma "allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto" (Cass. Civ., n. 8473/2019). Ne deriva che, nel caso di specie, la mancata partecipazione personale, ovvero a mezzo di soggetto munito di procura speciale, ha determinato il non avveramento della condizione di procedibilità, in quanto l' onere di attivare il tentativo di mediazione deve necessariamente ricomprendere anche quello di partecipare al relativo procedimento, adeguatamente presenziando al primo incontro. Pertanto, l' omessa comparizione personale dell' opposta innanzi al mediatore si ripercuote in proprio danno in termini di improcedibilità della domanda dal medesimo originariamente veicolata nel ricorso monitorio.
Massima: L'art. 4 comma 1° del D.Lgs. n. 28/2010, dispone testualmente, per quanto rileva ai fini di causa, che "la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice terri...(Continua a leggere)
Massima: L'art. 4 comma 1° del D.Lgs. n. 28/2010, dispone testualmente, per quanto rileva ai fini di causa, che "la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia". Rispetto al testo previgente, la riforma di cui alla L. n. 98/2013 ha introdotto l'espressa previsione che la mediazione deve essere promossa presso un organismo "nel luogo" del giudice territorialmente competente. La modifica di cui trattasi è ispirata allo scopo di evitare che la possibilità di scegliere l'organismo di mediazione in tutto il territorio nazionale possa risolversi in abusi finalizzati a rendere difficile la partecipazione all'incombente da parte del convenuto, con il rischio di frustrare gli obiettivi deflattivi dello strumento. Alla luce di tale ratio, e rifuggendo da sterili formalismi, deve quindi svolgersi la valutazione dell'idoneità dell'organismo prescelto dalla parte onerata ad attivare la mediazione. Ed allora, deve concludersi che non rileva la circostanza che l'organismo stesso abbia la propria "sede" in altro luogo se, come nella fattispecie, la partecipazione all'incontro di mediazione possa comunque utilmente avvenire - e, in effetti, avvenga - in luoghi vicini all'Ufficio adito. Nella specie, l'organismo di mediazione presso il quale è stata presentata l'istanza risulta avere usufruito della facoltà, contemplata dall'art. 7 del D.M. n. 180/2010 di "avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione". Nel verbale di mediazione prodotto si dà espressamente atto che la sede utilizzata è quella di Pavia, messa a disposizione a seguito di accordo concluso con altro organismo di mediazione, del quale, pure, è offerta documentazione. Pertanto, l'eccezione di improcedibilità della domanda deve essere disattesa.
Massima: La Corte di merito, avendo rilevato la mancanza dell’informativa rivolta al cliente della possibilità di avvalersi della mediazione, ha dichiarato l’annullamento del contratto con riferimento al caso della mediazione facoltativa. La sentenza della Corte di Appello, condivis...(Continua a leggere)
Massima: La Corte di merito, avendo rilevato la mancanza dell’informativa rivolta al cliente della possibilità di avvalersi della mediazione, ha dichiarato l’annullamento del contratto con riferimento al caso della mediazione facoltativa. La sentenza della Corte di Appello, condivisa dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto inadempiuto l’obbligo di cui al citato art. 4, considerato peraltro che il documento contenente l'informativa non può identificarsi con la procura "ad litem", dalla quale si distingue per oggetto e funzione.