Massima: Nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto la obbligatorietà della mediazione non sussiste, ma solo fino al mutamento del rito di cui all'art. 667 c.p.c. Tale onere sussiste nei confronti di tutti i soggetti che propongono una autonoma domanda giudiziale (v. Cass. civ. sez. II...(Continua a leggere)
Massima: Nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto la obbligatorietà della mediazione non sussiste, ma solo fino al mutamento del rito di cui all'art. 667 c.p.c. Tale onere sussiste nei confronti di tutti i soggetti che propongono una autonoma domanda giudiziale (v. Cass. civ. sez. III, 20/12/1991, n. 13766 ). Nel caso di contestuale proposizione di più domande, la sussistenza della condizione di procedibilità del tentativo di mediazione va accertata in relazione a ciascuna di esse ( cfr. Cass. civ. sez. III, 12/12/2003, n. 19056 ).Per tale motivo era stato concesso all'intimante, sempre in virtù della previsione di cui al comma 1 bis dell'art. 5 D.Lgs. 4/3/2010 n. 28, in relazione alla sua domanda principale nonché all'intimata in relazione alla domanda riconvenzionale da lei proposta (v. Tribunale Roma, sez. Ostia, ordinanza 15/3/2012 ). La parte che ha proposto la domanda riconvenzionale già nella fase sommaria avrebbe dovuto instaurare il sub procedimento di mediazione di cui era stata espressamente onerata con l'ordinanza ex art.665 cpc., e non l'ha fatto. Pertanto la sua domanda è inammissibile in punto di rito.
Massima: Gli accordi di mediazione sono disciplinati dall'art. 12 D. Lgs. n. 28/2010 il quale espressamente prevede che detti accordi debbano essere integralmente trascritti nel precetto ai sensi dell'alt. 480 secondo comma c.p.c.. Coordinando la lettura di questa disposizione, di carattere specia...(Continua a leggere)
Massima: Gli accordi di mediazione sono disciplinati dall'art. 12 D. Lgs. n. 28/2010 il quale espressamente prevede che detti accordi debbano essere integralmente trascritti nel precetto ai sensi dell'alt. 480 secondo comma c.p.c.. Coordinando la lettura di questa disposizione, di carattere speciale rispetto alle norme generali relative alla notifica del titolo esecutivo (e, quindi, riconducibile alla riserva di diversa disposizione di legge contenuta nell'alt. 479 1° c. c.p.c.), con il disposto dell'alt. 480 2° c. c.p.c., che espressamente prevede, come contenuto necessario dell'atto di precetto, tra le altre cose, l'indicazione "... della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrate del titolo stesso, quando e richiesta dalla legge", appare chiaro che in tutte le ipotesi - come quella in esame - in cui una specifica disposizione di legge prevede la trascrizione integrate del titolo, non e necessaria la sua contestuale o separata notificazione del titolo (in tal senso l'impiego della disgiuntiva "o" nel testo dell'art. 480 c.p.c. appare inequivocabile nel senso di valutare le due ipotesi - notificazione e trascrizione - come alternative l'una all'altra). Nel precetto opposto, il titolo esecutivo costituito dall'accordo di mediazione risulta integralmente trascritto, in ottemperanza al disposto del citato art. 12 D. Lgs. n. 28/2010, con la conseguenza che l'eccezione di nullita sollevata dall'opponente va, sotto tale profilo, disattesa. Peraltro, altrettanto infondata risulta l'ulteriore eccezione relativa alla mancata attestazione di conformita all'originale da parte dell'ufficiale giudiziario per la semplice ed assorbente ragione che, nell'ipotesi in esame, tale conformita non è stata contestata in alcun modo dall'opponente, che si e anzi avvalso del testo dell'accordo per svolgere pienamente le proprie difese. In applicazione del disposto dell'alt. 156, comma 2° e 3° c.p.c.: l'attestazione di conformita dell'ufficiale giudiziario serve, infatti, al fine di garantire la conformità della trascrizione al contenuto dell'atto trascritto in tutti i casi in cui vi è contestazione su detto contenuto. Ma se, come nel caso di specie, nessuna contestazione viene mossa sulla veridicita del contenuto del testo trascritto, la contestazione si risolve in una mera eccezione formale che, in tanto puo condurre a nullita in quanto chi la solleva deduca lo specifico danno subito dalla sua inosservanza. E, come si e detto, I'opponente non ha mai contestato la conformita all'accordo del testo trascritto, ma se ne è anzi ripetutamente avvalso.
Massima: Le sanzioni conseguenti alla mancata partecipazione in mediazione (art.8 D.Lgs.28/2010) vanno applicate nei soli confronti delle parti che hanno omesso di partecipare agli incontri e non anche a coloro che, pur partecipando, hanno sin da subito manifestato, nell'esercizio di una propria legit...(Continua a leggere)
Massima: Le sanzioni conseguenti alla mancata partecipazione in mediazione (art.8 D.Lgs.28/2010) vanno applicate nei soli confronti delle parti che hanno omesso di partecipare agli incontri e non anche a coloro che, pur partecipando, hanno sin da subito manifestato, nell'esercizio di una propria legittima facoltà, la propria intenzione di non procedere con la mediazione. Sul punto, ritiene, infatti, il Collegio l'applicabilità alla procedura di mediazione delegata iussu iudicis, comunque costituente, una volta disposta, condizione di procedibilità della causa, del principio per cui le spese sostenute per la mediazione obbligatoria devono ricondursi al regime di quelle processuali di cui all'art. 91 c.p.c. (Cass. n. 12712/19) e dunque, in forza del principio di causalità, ben possono essere recuperate dal vincitore alla stregua di esborsi, anche in considerazione dell'obbligo legale di assistenza da parte del difensore nel procedimento avanti all'organismo di mediazione (Tribunale di Modena 09/03/12).
Massima: Il n. 12 bis dell’art. 2643 cod. civ. che disciplina le ipotesi degli atti soggetti a trascrizione, è stato introdotto dal Legislatore per ovviare al prevalente indirizzo giurisprudenziale che negava la trascrivibilità dell’accordo conciliativo dell'usucapione i...(Continua a leggere)
Massima: Il n. 12 bis dell’art. 2643 cod. civ. che disciplina le ipotesi degli atti soggetti a trascrizione, è stato introdotto dal Legislatore per ovviare al prevalente indirizzo giurisprudenziale che negava la trascrivibilità dell’accordo conciliativo dell'usucapione in mediazione. Secondo principio di diritto da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (si veda, ex multis, Cass. nn. 7853/2018, 2485/2007), colui che reputi di essere divenuto proprietario per usucapione può, spendendo una tale qualità, disporre del bene, anche mediante atto notarile, non affetto, pertanto, da nullità per tale ragione, fermo restando, ovviamente, la responsabilità nei confronti dell’acquirente, ove l’affermazione dell’acquisto a titolo originario venga a risultare insussistente e quella (anche disciplinare) del notaio rogante ove sia venuto meno all’obbligo di informare adeguatamente l’acquirente del rischio di un siffatto acquisto (cfr. Cass. nn. 32147/2018, 7485/2007 cit.). Deve, di poi, soggiungersi, ribadendo quanto sopra anticipato, che l’ordinamento si è indirizzato nel senso di riconoscere l’interesse, sottostante al negozio conciliativo dichiarativo dei presupposti dell’usucapione, meritevole di tutela. Tale orientamento è da applicarsi anche alle conciliazioni concluse nel periodo antecedente l'introduzione della norma prevista dal n.12 bis dell'art.2643 c.c. (qui non è in gioco l’applicazione di un istituto generato da una legge posteriore, bensì si tratta di ricostruire il complessivo sistema ordinamentale apprezzando, nel loro insieme, i “mattoni” significanti). La Corte, conclude affermando che per la particolare natura dell'usucapione in mediazione, l’accordo conciliativo non può frustrare il diritto del terzo acquirente estraneo a un tale negozio. Ipotesi, quest’ultima, nella quale qui ci si imbatte, avendo, come già detto, la parte acquistato in sede di procedura espropriativa. E' di tutta evidenza che la soluzione opposta presterebbe il fianco ad agevoli manovre fraudolente ai danni del terzo acquirente, ancor più probabili ove l’usucapito, gravato di debiti, abbia in corso procedura espropriativa.
Massima: La Corte di Cassazione ritiene che la richiesta di rimborso delle spese di avvio della mediazione non vada considerata ai fini della individuazione del giudice competente per valore (non cumulandosi con il valore dell’unica domanda principale). Il procedimento di mediazione - che può...(Continua a leggere)
Massima: La Corte di Cassazione ritiene che la richiesta di rimborso delle spese di avvio della mediazione non vada considerata ai fini della individuazione del giudice competente per valore (non cumulandosi con il valore dell’unica domanda principale). Il procedimento di mediazione - che può essere sempre disposto dal giudice anche d’appello – è, infatti, condizione di procedibilità per un numero significativo di controversie (v. l’elenco di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010). Le spese di mediazione vanno assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa (cfr. Cass. 7695/2019, Cass. 26592/2009 e Cass. 6901/1982). D’altro canto l’art. 13 del d.lgs. n. 28/2010, rubricato “spese processuali”, laddove parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice considera pure le spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto, così assimilando le spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio. Nel caso in questione, ad avviso dei ricorrenti la richiesta del rimborso delle spese per l’avvio del procedimento di mediazione, pari a euro 48,80, costituiva domanda autonoma che andava sommata alla domanda di pagamento dell’importo pari a quello della caparra (5.000 euro) e questo avrebbe comportato l'incompetenza del giudice di pace adito adito.
Massima: Lo svolgimento con modalità telematica che nel caso in questione è avvenuto anteriormente all'entrata in vigore della riforma della mediazione, è un “postumo” della legislazione emergenziale della pandemia da Covid 19, che non richiedeva il previo consenso del...(Continua a leggere)
Massima: Lo svolgimento con modalità telematica che nel caso in questione è avvenuto anteriormente all'entrata in vigore della riforma della mediazione, è un “postumo” della legislazione emergenziale della pandemia da Covid 19, che non richiedeva il previo consenso delle parti. Risulta dagli atti che la parte... è stata invitata in mediazione con raccomandata ed ha aderito alla procedura sollevando poi in giudizio l'eccezione di nullità della procedura di mediazione sul presupposto che lo svolgimento telematico è avvenuto senza chiedere il consenso. Per il Giudice, ove la parte avesse inteso chiedere la celebrazione in presenza avrebbe dovuto chiederlo esplicitamente e tempestivamente, pertanto le questioni in ordine alla nullità del procedimento di mediazione appaiono pertanto strumentali e comunque tardivamente sollevate (si segnala che la riforma della mediazione prevede all'art.8 bis, comma 2, D.Lgs.28/2010, che "Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza" ndr).
Massima: Per il Tribunale di Verona la norma in tema di mediazione obbligatoria (art. 5 comma 1, d.lgs.28/2010) è in contrasto con i principi fondamentali della Ue, a fortiori a seguito della entrata in vigore, il 15 novembre, del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150, che, tra le altre cose, ha eleva...(Continua a leggere)
Massima: Per il Tribunale di Verona la norma in tema di mediazione obbligatoria (art. 5 comma 1, d.lgs.28/2010) è in contrasto con i principi fondamentali della Ue, a fortiori a seguito della entrata in vigore, il 15 novembre, del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150, che, tra le altre cose, ha elevato gli importi delle spese per la mediazione, determinando un incremento dei complessivi costi che le parti devono sostenere per la mediazione obbligatoria e che, aspetto da non dimenticare, sono comprensivi di quelli per l’assistenza difensiva obbligatoria. Ciò in contrasto con la sentenza n.457/2017 della Corte di Giustizia che ha ribadito, in linea con la sentenza Alassini del 18 marzo 2010, quali siano i presupposti per poter ritenere compatibili con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le forme di ADR obbligatoria, a prescindere dalla qualità soggettiva delle parti. ossia che: 1) non conduca ad una decisione vincolante per le parti; 2) non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale; 3) sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione; 4) non generi costi, ovvero generi costi non ingenti (“very low costs” e “frais peau importants” secondo le espressioni inglese e francese utilizzate dalla Corte di Giustizia), per le parti, a patto però che la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e che sia possibile disporre di provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l’urgenza della situazione lo impone. Ad avviso del Tribunale di Verona, la disciplina nazionale della mediazione obbligatoria non rispetta tutte le condizioni poiché, prevedendo anche l’assistenza difensiva obbligatoria (art. 8, comma 5, d. lgs. 28/2010) comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti. Val la pena poi evidenziare, prosegue il Tribunale, che non può influire su tale valutazione negativa le ipotersi di riduzione dei compensi e la possibile obiezione che, per stimare la convenienza economica della mediazione, occorre tener conto del fatto che le spese sostenute per essa sono utilizzabli come credito di imposta anche in caso di insuccesso della procedura. Infatti in tale ipotesi il credito massimo riconoscibile è di euro 250,00 ma la sua concreta determinazione dipende dal valore della controversia, dalla disponibilità di fondi da parte dello Stato e dal numero delle richieste.
Massima: Il legislatore ha previsto due regimi differenti: a) nel caso in cui non sia attivata la procedura di mediazione ovvero le parti non partecipino al primo incontro la sanzione della improcedibilità; b) nel caso in cui le parti non partecipino ai successivi incontri, senza giustificato motiv...(Continua a leggere)
Massima: Il legislatore ha previsto due regimi differenti: a) nel caso in cui non sia attivata la procedura di mediazione ovvero le parti non partecipino al primo incontro la sanzione della improcedibilità; b) nel caso in cui le parti non partecipino ai successivi incontri, senza giustificato motivo, la sanzione pecuniaria e la valutazione della condotta ai sensi dell'art. 116 c.p.c. La ratio del diverso regime è giustificata dalla particolare importanza del primo incontro, nel corso del quale il mediatore deve informare le parti in ordine alla funzione della mediazione e al suo svolgimento, e le parti devono rappresentare la possibilità di svolgere la procedura di mediazione. Questa interpretazione è coerente con le finalità, pubblicistiche e privatistiche, perseguite dal legislatore poiché è strumentale alla reale ed effettiva attivazione della mediazione, invero una differente interpretazione risolverebbe la stessa procedura in un mero adempimento burocratico con il semplice deposito della domanda presso l'organismo di mediazione (Va detto che a seguito della riforma Cartabia il primo incontro informativo di mediazione è stato sostituito dal un vero primo incontro di mediazione, nel quale le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse, art.8 comma 6 D.Lgs.28/2010; nota del curatore della Banca Dati).
Massima: E' corretto l'operato del mediatore che rigetta l'istanza di rinvio dell'incontro e definisce con verbale negativo la procedura di mediazione quando la richiesta perviene il giorno precedente e non risultano documentati i motivi di salute addotti dal richiedente.
Massima: Orientamento giurisprudenziale sul termine quindicinale per l'attivazione della mediazione. Il termine quindicinale per l'attivazione del procedimento di mediazione non è perentorio ma come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n.40035/2021 “ai fini della sussisten...(Continua a leggere)
Massima: Orientamento giurisprudenziale sul termine quindicinale per l'attivazione della mediazione. Il termine quindicinale per l'attivazione del procedimento di mediazione non è perentorio ma come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n.40035/2021 “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità` di cui all'art. 5 commi 2 e 2 bis D.LGS 28/2010, cio` che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è` l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo. (Il presente principio è condiviso anche della giurisprudenza di merito, nota del curatore della Banca Dati)