Massima: Il rifiuto a partecipare in mediazione deve considerarsi non giustificato quando manca qualsiasi dichiarazione della parte sulla ragione del diniego a proseguire il procedimento di mediazione o nel caso di motivazioni inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia o nel caso ...(Continua a leggere)
Massima: Il rifiuto a partecipare in mediazione deve considerarsi non giustificato quando manca qualsiasi dichiarazione della parte sulla ragione del diniego a proseguire il procedimento di mediazione o nel caso di motivazioni inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia o nel caso di rifiuto a partecipare alla mediazione nella convinzione di avere ragione o la mancata condivisione della posizione avversaria. Il presupposto su cui si fonda l'istituto della mediazione, infatti, è che "esista una lite in cui ognuno dei contendenti è convinto che egli abbia ragione e che l'altro abbia torto e che il mediatore tenterà di comporre riattivando il dialogo tra le parti, e inducendole ad una reciproca comprensione delle rispettive opinioni.. Alla luce di quanto esposto, il mediatore, nel caso in cui la parte neghi consenso alla prosecuzione del procedimento, è tenuto, quanto alle relative ragioni, a precisare - se la parte si è opposta alla verbalizzazione dei motivi del rifiuto, - se, anche all'esito della eventuale sollecitazione da parte del mediatore medesimo, la parte non ha inteso esplicitare le ragioni del proprio dissenso. In caso contrario, non potendo il giudice apprezzare le ragioni che hanno indotto la parte ad interrompere il tentativo di mediazione al primo incontro, il rifiuto deve considerarsi non giustificato, scattando quindi le conseguenze, anche sanzionatorie, di cui all'art. 8, comma 4-bis in parola. Dal rifiuto ingiustificato ne consegue che è possibile desumere argomenti di prova ex art. 116, secondo comma, c.p.c. nel prosieguo del giudizio ed inoltre occorre condannare tale parte al versamento, in favore dell'Erario, della somma pari all'importo del contributo unificato dovuto il presente giudizio, sanzione che ben può essere irrogata anche in corso di causa e in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio (cfr. Trib Termini Imerese, 09.05.2012 e Trib. Mantova, 22.12.2015). Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con i parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55 del 2014 che, tuttavia, devono essere parzialmente compensate, nella misura di un quarto, stante il comportamento tenuto dalla società opposta, in sede di mediazione.
Massima: Consolidata giurisprudenza afferma che l’ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione costituisce un comportamento doloso (sent. Trib. Roma 23.02.2017) in quanto idoneo a determinare l’introduzione di una procedura giudiziale - evitabile - in un contesto giudiziario, quello it...(Continua a leggere)
Massima: Consolidata giurisprudenza afferma che l’ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione costituisce un comportamento doloso (sent. Trib. Roma 23.02.2017) in quanto idoneo a determinare l’introduzione di una procedura giudiziale - evitabile - in un contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi; tanto da comportare la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio (cfr. ordin. Trib. Palermo 29.0?2015). Alla luce di quanto precede si ritiene che la radicale evidente assenza di un giustificato motivo della mancata partecipazione del Condominio al procedimento di mediazione, in forza del combinato disposto degli art. 8 co.4 d.lgs. 28/2010 e art.116 cpc, concorra a ritenere raggiunta la piena prova delle doglienze rappresentate da parte attrice. Per ciò che concerne la richiesta condanna ai sensi dell'art.96 cpc, sul punto, la giurisprudenza di merito osserva che “l'applicazione dell'art.96 co.3, cpc, deve rivestire carattere eccezionale, cioè confinato nell'ambito di gravi violazioni e non semplicemente nella allegazione di fatti o situazioni che rappresentano la pretesa di una parte e che, come tali, vengono sottoposte al vaglio di un organo giurisdizionale chiamato a valutarne la fondatezza o meno, tale discoro vale, a maggior ragione, nell'ambito dei contratti d'appalto, per loro natura suscettibili di variazioni in corso d'opera, spesso soggetti a contrapposte interpretazioni e caratterizzati da una disciplina assai articolata" (cfr. ex multis Corte di Appello di trento, sez II, 15.07.2020 n. 153; Corte App. Palermo, sez. II, 11.06.2020, n. 885). Recentemente la Corte di Cassazione ha affermato che "la condanna ex art.96 comma terzo, applicabile in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 comma primo e secondo cpc, e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale" La sua applicazione, pertanto non richiederebbe il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì una condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell'abuso del processo(cfr. Cassa. Civ. Zez. II n. 27623 del 21.11.2017). Nel caso in esame, tenuto conto del comportamento processuale tenuto dal Condominio convenuto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.96 comma cpc. e quindi per il risarcimento danno per lite temeraria.
Massima: L' art. 5, comma 6, D.Lgs. 28/2010 stabilisce che se il tentativo di mediazione fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale - di cui all' articolo Il del medesimo decreto - presso la segreteria dell' organismo. ...(Continua a leggere)
Massima: L' art. 5, comma 6, D.Lgs. 28/2010 stabilisce che se il tentativo di mediazione fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale - di cui all' articolo Il del medesimo decreto - presso la segreteria dell' organismo. La parte che assume che il procedimento di mediazione dovrebbe considerarsi fallito in data antecedente la chiusura del verbale negativo, per aver la parte ottenuto la concessione arbitraria di rinvii del procedimento, lucrando in tal modo una illegittima dilatazione dei termini per proporre l' impugnazione alla delibera condominiale, deve provare l'esistenza di un comportamento abusivo della controparte finalizzato ad ottenere rinvii del procedimento di mediazione per uno scopo diverso e alieno rispetto a quello per cui l' ordinamento prevede la possibilità di tali rinvii (vale a dire - non per tentare una conciliazione, ma - per ottenere l' allungamento dei termini per proporre l' impugnativa della delibera entro il termine decadenziale di cui all' art. 1137 c.c.).
Massima: Il verbale di conciliazione è un titolo esecutivo (cfr. Trib. Bari 07/09/2016 - Trib. Firenze 02/07/2015) che fornisce piena tutela alla parte attrice sia sotto il profilo del rilascio dell' immobile, in caso di mancato rispetto della spontanea riconsegna, che sotto quello patrimoniale ...(Continua a leggere)
Massima: Il verbale di conciliazione è un titolo esecutivo (cfr. Trib. Bari 07/09/2016 - Trib. Firenze 02/07/2015) che fornisce piena tutela alla parte attrice sia sotto il profilo del rilascio dell' immobile, in caso di mancato rispetto della spontanea riconsegna, che sotto quello patrimoniale dell' eventuale mancato pagamento dei ratei concordati con ciò precludendo la possibilità di proseguire l' azione di risoluzione per inadempimento in quanto il contratto di locazione è già stato oggetto di risoluzione consensuale e si perverrebbe ad una inammissibile duplicazione del titolo esecutivo già esistente. Con la sottoscrizione del verbale di conciliazione, assistito dalla sua piena efficacia esecutiva, cessa anche la sovrastante vertenza giudiziale poiché le parti hanno scelto una composizione concordata della lite così realizzando quello scopo deflattivo voluto e perseguito dalla mediazione obbligatoria.
Massima: Nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore. Nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmen...(Continua a leggere)
Massima: Nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore. Nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale. La condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre". A questi principi, stabiliti per la mediazione obbligatoria, ma applicabili allo stesso modo alla mediazione discrezionale disposta dal giudice d'appello all' art. 5, comma 2, del d. Igs. n. 28 del 2010, la Corte intende dare incondizionata continuità.
Massima: Come ribadito di recente da Cass. n. 8473 del 2019, se da un lato la presenza della parte istante al primo incontro è obbligatoria, ciò non significa che tale attività non sia delegabile ove, la possibilità di delegare ad un terzo soggetto il potere sostanziale di parte...(Continua a leggere)
Massima: Come ribadito di recente da Cass. n. 8473 del 2019, se da un lato la presenza della parte istante al primo incontro è obbligatoria, ciò non significa che tale attività non sia delegabile ove, la possibilità di delegare ad un terzo soggetto il potere sostanziale di partecipare al procedimento (e quindi di conciliare la lite), è del tutto conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di mandato (art. 1392 c.c.), pacificamente ritenuti applicabili anche alla transazione (Cass. n. 1181/2012) e funzionali anche allo spirito del D.Lgs 28/2010. E tale delega ben può essere conferita al proprio difensore già munito di mandato difensivo essendo solo indispensabile per lo svolgimento regolare della mediazione che al primo incontro innanzi al mediatore siano presenti le parti personalmente. Nella specie, come evincibile dal verbale di mediazione e dalla documentazione ivi allegata, parte istante ha conferito procura sostanziale mediante atto notarile al proprio avvocato (omissis) - già munito di mandato difensivo nel presente giudizio - per presenziare in mediazione, il quale, dunque, ha partecipato al primo incontro nella duplice veste di parte e difensore. Nulla, difatti, impedisce al difensore si assumere contemporaneamente la qualifica di procuratore sostanziale e processuale (seppure, quest'ultima, limitata all'assistenza legale) né può utilmente affermarsi che il conferimento dell'una determini il venir meno dell'altra. Inoltre, nella stessa procura speciale notarile il omissis ha munito espressamente il omissis non solo dei poteri sostanziali di conciliazione ma anche di quelli di “assistenza” nel relativo procedimento di mediazione. Tale ultima circostanza risulta anche dallo stesso verbale di conciliazione dove il omissis viene indicato espressamente anche nella veste di avvocato che “assiste” la parte istante.
Massima: A seguito del raggiungimento dell'accordo di mediazione, parte ricorrente non è più titolare di un interesse alla coltivazione del presente giudizio, neppure al limitato fine di far valere l'inottemperanza della controparte agli impegni convenzionalmente assunti, ben potendo ...(Continua a leggere)
Massima: A seguito del raggiungimento dell'accordo di mediazione, parte ricorrente non è più titolare di un interesse alla coltivazione del presente giudizio, neppure al limitato fine di far valere l'inottemperanza della controparte agli impegni convenzionalmente assunti, ben potendo pretenderne l'esecuzione azionando i rimedi all'uopo previsti dalla legge. Né può ritenersi che il successivo inadempimento di una parte agli obblighi assunti con l'accordo amichevole raggiunto in mediazione (in particolar modo, sotto il profilo del mancato pagamento dei canoni di locazione pregressi e delle spese condominiali) possa costituire causa di invalidità o inefficacia degli accordi negoziali intercorsi tra le parti, i quali restano consacrati all'interno di un atto avente ex lege efficacia esecutiva. Al giudice non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, per la sopravvenienza di fatti che, nelle more del processo, hanno privato le parti di ogni interesse a continuare il giudizio fino alla sua naturale conclusione (cfr., sul punto, ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 04/06/2009, n. 12887). Quanto al regime delle spese processuali, va disposta la compensazione integrale delle stesse, in conformità alla intesa raggiunta dalle parti anche sulla regolamentazione delle spese di lite, avendo esse accettato la parte della proposta conciliativa che ne prevedeva, appunto, la compensazione integrale.
Massima: Si ritiene che alla mancata partecipazione possa essere equiparata anche l'ipotesi in cui le parti partecipino al primo incontro, ma una o entrambe si rifiutino senza alcuna motivazione di entrare in mediazione, determinando un adempimento solo formale e per così dire, svuotato di conte...(Continua a leggere)
Massima: Si ritiene che alla mancata partecipazione possa essere equiparata anche l'ipotesi in cui le parti partecipino al primo incontro, ma una o entrambe si rifiutino senza alcuna motivazione di entrare in mediazione, determinando un adempimento solo formale e per così dire, svuotato di contenuto, dell' obbligo sancito dall' art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010. A. luce di tale orientamento e, fermo il principio che nessuno può essere costretto a conciliare né a mediare, resta ferma convinzione di questo giudice che il comportamento palesemente preconcetto ed ostativo, che causi o protragga un processo, altrimenti evitabile, dev' essere sanzionato. Pertanto si ritiene di dover condannare l'ente ai sensi dell' art. 116, 2 comma c.p.c., al versamento in favore dell' Erario della somma pari ad 237, 00, valutando altresì il comportamento generalmente tenuto, non solo in sede di mediazione, anche in sede di liquidazione delle spese di soccombenza.
Massima: La definizione della controversia raggiunta in sede di mediazione preclude la valutazione delle domande formulate dalle parti nel presente giudizio. A ciò osta la natura di procedimento deflattivo del contenzioso che il legislatore ha voluto assegnare alla soluzione concordata in quella sed...(Continua a leggere)
Massima: La definizione della controversia raggiunta in sede di mediazione preclude la valutazione delle domande formulate dalle parti nel presente giudizio. A ciò osta la natura di procedimento deflattivo del contenzioso che il legislatore ha voluto assegnare alla soluzione concordata in quella sede attribuendo alla stessa la funzione di condizione di procedibilità. Nel caso all' esame del Giudice la mediazione si è conclusa con un accordo che preclude il giudizio sulle domande implicitamente rinunciate. (Trib. Torino 26.4.2021) Ritenuto, infine, che l’implicita rinuncia alle domande, per intervenuto accordo anche sull’aspetto delle spese, debba necessariamente condurre a provvedimento ex art 306 c.p.c., non essendo peraltro previsto dall’ordinamento positivo alcun ulteriore provvedimento – richiesto dalle parti - di conferma dell’ordinanza ex art 665 c.p.c., se non la successiva sentenza di merito, cui non è possibile pervenire a fronte dell’accordo formale raggiunto dalle parti (ordinanza che peraltro sopravvive anche all’estinzione del giudizio, Trib. Cosenza 21.10.2019 n. 2084, Cass. 2619/1990) visto l’art.306 c.p.c.;
Massima: Il comportamento della che parte che non si presenta al tentativo di mediazione, disinteressandosi completamente delle richieste attoree, in assenza di alcun giustificato motivo, deve essere valutato ex art. 116 c.p.c. come richiamato dall' art. 8 d.lgs. 28/2010, come argomento di prova, anche...(Continua a leggere)
Massima: Il comportamento della che parte che non si presenta al tentativo di mediazione, disinteressandosi completamente delle richieste attoree, in assenza di alcun giustificato motivo, deve essere valutato ex art. 116 c.p.c. come richiamato dall' art. 8 d.lgs. 28/2010, come argomento di prova, anche tenuto conto di tutti gli altri elementi di prova.