Massima: In forza del principio di causalità intercorrente tra la procedura di mediazione ed il successivo giudizio di accertamento, si ritiene che le spese sostenute dall'attrice per l'espletamento della fase di mediazione siano rimborsabili in quanto esborsi. La convenuta va perciò ...(Continua a leggere)
Massima: In forza del principio di causalità intercorrente tra la procedura di mediazione ed il successivo giudizio di accertamento, si ritiene che le spese sostenute dall'attrice per l'espletamento della fase di mediazione siano rimborsabili in quanto esborsi. La convenuta va perciò condannata anche al rimborso delle spese sostenute per l'introduzione del procedimento conciliativo previsto per legge, sostanzialmente riconducendo le spese affrontate al regime di cui agli artt. 91 ss. c.p.c. e che si liquidano in complessivi euro 800,00.
Massima: Non può essere riconosciuto l'importo dei compensi legali in ordine all'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, trattandosi di voce avente natura di danno emergente soggetta ai relativi oneri di tempestiva allegazione e prova. Nel presente giudizio, infatti, detto im...(Continua a leggere)
Massima: Non può essere riconosciuto l'importo dei compensi legali in ordine all'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, trattandosi di voce avente natura di danno emergente soggetta ai relativi oneri di tempestiva allegazione e prova. Nel presente giudizio, infatti, detto importo è stato richiesto soltanto in sede di nota spese allegata alla comparsa conclusionale (mentre, nel corpo della citazione, è contenuto esclusivo riferimento alle spese sostenute “per l'avvio della procedura di mediazione”, senza alcun riferimento, anche nella documentazione ivi richiamata, ai compensi dovuti al legale).
Massima: La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Qualora uno dei tanti incontri si sia svolto presso altra sede, il silenzio sulla competenza del mediatore della parte che par...(Continua a leggere)
Massima: La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Qualora uno dei tanti incontri si sia svolto presso altra sede, il silenzio sulla competenza del mediatore della parte che partecipa al procedimento, ben può essere inteso, dall'organismo di mediazione adito, o, in caso di successiva contestazione nel corso del giudizio, come tacita adesione alla individuazione del primo, operata dal soggetto promovente.
Massima: La domanda giudiziale volta all'accertamento dell'occupazione senza titolo di un immobile non rientra tra le materia per le quali è prescritto l'obbligo di esperire la mediazione obbligatoria.
Massima: Non può essere accolta infine la domanda con la quale la curatela attrice ha richiesto la condanna della banca convenuta a rifonderle le spese anticipate per la procedura di mediazione svolta prima dell' instaurazione del presente giudizio sul presupposto che l' esperimento del tent...(Continua a leggere)
Massima: Non può essere accolta infine la domanda con la quale la curatela attrice ha richiesto la condanna della banca convenuta a rifonderle le spese anticipate per la procedura di mediazione svolta prima dell' instaurazione del presente giudizio sul presupposto che l' esperimento del tentativo di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda ex art. 44 l. fall.. Tale presupposto è invero errato, dal momento che la materia delle azioni di inefficacia (così come di quelle revocatorie) non rientra nell' elenco delle materie per le quali è obbligatoria la mediazione ex art. 5 comma 1 D. L. vo 28/2010 e dunque l' esperimento del procedimento di mediazione non costituisce affatto condizione di procedibilità della domanda.
Massima: Costituisce violazione dell'art.62, del codice deontologico, secondo cui è fatto divieto all’avvocato di consentire che un organismo di mediazione abbia sede presso il suo studio e viceversa, la collocazione nello stesso appartamento dello studio legale e della sede dell'organ...(Continua a leggere)
Massima: Costituisce violazione dell'art.62, del codice deontologico, secondo cui è fatto divieto all’avvocato di consentire che un organismo di mediazione abbia sede presso il suo studio e viceversa, la collocazione nello stesso appartamento dello studio legale e della sede dell'organismo di mediazione, sebbene con ambienti separati. Nel caso in questione veniva accertato il comune ingresso di studio ed organismo, pur con differente campanello, il comune pianerottolo ed un vano anticamera condiviso, la diversità delle porte di accesso e poi, a seguire, dei locali propri dello Studio e dell’Organismo di mediazione, con conseguente comminazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per due mesi. Il divieto di coincidenza/contiguità non opera soltanto nei confronti dei soggetti in mediazione, ma anche e soprattutto a tutela dell’immagine dell’Avvocatura e, come già detto, anche dell’istituto della mediazione ed è posto proprio affinchè i cittadini possano ad essa affidarsi in totale fiducia e trasparenza.
Massima: L'omesso esame da parte del giudice a quo dell'eccezione di improcedibilità non è fonte di nullità della sentenza. Si osserva che ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010 il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di ...(Continua a leggere)
Massima: L'omesso esame da parte del giudice a quo dell'eccezione di improcedibilità non è fonte di nullità della sentenza. Si osserva che ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010 il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, oppure rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado (Cass. - , n. 9557) ed ove ciò non avvenga non vi può essere un seguito in grado di appello. Ed invero la sanzione dell'improcedibilità è comminabile solo quando sia il giudice d'appello a disporre la mediazione, che è sempre rimessa alla sua valutazione discrezionale previa valutazione della natura della causa, dello stato dell'istruzione e del comportamento delle parti.
Massima: La parte che intende far valere il difetto di delega in mediazione deve eccepire la caranza durante l'incontro anche al fine di consentire al legale di controparte di regolarizzare la propria posizione. Nel caso in questione, la parte presente in mediazione pur essendo stata edotta della pre...(Continua a leggere)
Massima: La parte che intende far valere il difetto di delega in mediazione deve eccepire la caranza durante l'incontro anche al fine di consentire al legale di controparte di regolarizzare la propria posizione. Nel caso in questione, la parte presente in mediazione pur essendo stata edotta della presenza dell'avvocato di controparte anche quale procuratore speciale della parte in virtù di una procura sostanziale non notarile, nulla ha eccepito al riguardo, formulando le proprie proposte per addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, rinunciando tacitamente a far valere il difetto di delega sostanziale del legale di controparte. Egli non può, dunque, far valere in giudizio un profilo di improcedibilità al quale ha volontariamente rinunciato, dando corso al tentativo di mediazione. Più correttamente, la parte presente anziché accettare il contraddittorio e discutere della possibilità di definire stragiudizialmente la controversia, avrebbe dovuto eccepire la carenza di procura dell'avvocato di controparte - anche al fine di consentirgli di regolarizzare la propria posizione, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. È doveroso precisare che il documento redatto dall'organismo di mediazione è un verbale di “mancato accordo” (non di “mancata partecipazione” delle parti) che, per le ragioni esposte, è da ritenersi comunque idoneo a ritenere assolta la condizione di procedibilità della presente domanda giudiziaria.
Massima: La domanda giudiziale è improcedibile in virtù del mancato espletamento della relativa procedura allorquando la comunicazione di avvio del procedimento viene inviata all'indirizzo errato del destinatario. La norma stabilisce che la comunicazione di avvio del procedimento di...(Continua a leggere)
Massima: La domanda giudiziale è improcedibile in virtù del mancato espletamento della relativa procedura allorquando la comunicazione di avvio del procedimento viene inviata all'indirizzo errato del destinatario. La norma stabilisce che la comunicazione di avvio del procedimento di mediazione deve essere portata a conoscenza del diretto interessato “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione” ex art. 8 D.Lgs. n. 28/2010. Nella fattispecie, la notifica, effettuata da parte opponente alla controparte, contente l'indicazione errata della sede della società (nello specifico, l'indirizzo inesatto non appare adeguato al raggiungimento dello scopo e l'avviso di convocazione veniva notificato mediante pec ad un indirizzo non corretto, e non associabile, di conseguenza, alla società).
Massima: Non si può sanzionare la parte assente in mediazione se ha preavvisato l'organismo del motivo ostativo alla partecipazione fisica all'incontro nella data fissata e richiesto il differimento ovvero la partecipazione telematica che poi non è stata concessa.