Massima: In materia condominiale, l’art. 5, comma 6. del D.Lgs.28/2010 (vigente ratione temporis, ossia ante riforma Cartabia) prevede che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa da...(Continua a leggere)
Massima: In materia condominiale, l’art. 5, comma 6. del D.Lgs.28/2010 (vigente ratione temporis, ossia ante riforma Cartabia) prevede che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’art. 11 presso la segreteria dell'organismo". Il combinato disposto della disciplina in materia di attivazione del procedimento di mediazione, unitamente agli oneri gravanti sulla parte interessata nel caso di fallimento del tentativo di mediazione, deve essere interpretato alla luce della disciplina dettata dall’art. 1337, comma 2 c.p.c. che prevede un termine perentorio per l'impugnazione della delibera assembleare. In particolare, il termine decadenziale di giorni trenta di cui all'art.1137, comma 2 cc, interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale di mediazione di cui all'art.11 presso la segreteria dell'organismo. Se da una parte il termine di decadenza di trenta giorni, per impugnare le delibere assembleari ex art.1137 cc, si interrompe a seguito della comunicazione della convocazione dinanzi all'organismo di mediazione e decorre nuovamente a seguito dell’infruttuoso esperimento della mediazione stessa, dall’altra, trattandosi di un termine di decadenza, non potrà oltrepassare il termine fissato dalla legge di giorni novanta. Ed invero, non può divenire di durata non determinata, e rimesso all’arbitrio ed alla discrezionalità delle parti, e ciò in quanto i termini decadenziali previsti dalla legge non sono nella disponibilità delle stesse e possono essere soggetti a proroga, sospensione o interruzione, solo nei casi eccezionali tassativamente previsti. Tanto detto, ove un procedimento di mediazione, si protragga oltre il termine di legge per volontà delle parti, non può fare salvi, per tutta la durata ulteriore del suo svolgimento, gli effetti interruttivi previsti dall’ art. 5, comma 6. del D. Lgs.28/2010. In sostanza, spirato il termine di giorni novanta, se da un lato le parti sono libere di proseguire nella procedura di mediazione alla ricerca di un accordo conciliativo anche oltre la scadenza dei tre mesi prevista dall'art. 6 comma 1, decorso tale termine la parte interessata all'impugnativa della delibera assembleare deve proporre la domanda giudiziale non potendo attendere che venga depositato il verbale negativo presso l'organismo di mediazione. In conclusione, deve ritenersi che il decorso del termine massimo di durata di cui all'art.6 del d.lgs.28/2010, rende improcedibile la domanda giudiziale, anche quando il procedimento di mediazione non si sia concluso e che a seguito dello spirare del termine di tre mesi, inizia a decorrere nuovamente il termine di decadenza previsto dall’art. 1137 cc, per impugnare la delibera assembleare. Ciò anche nell'interesse di tutta la compagine condominiale al fine di consentire la normale gestione del Condominio, e di coloro che hanno avviato la procedura di mediazione, che devono poter fare affidamento sulla perentorietà dei termini di decadenza stabiliti per le impugnazioni delle delibere assembleari, termini che devono essere necessariamente agganciati a disposizioni di legge e non, invece, agli accordi delle parti che decidono di accedere alla mediazione e ne prolungano i tempi.
Massima: Nel caso di specie, la procedura di mediazione si è conclusa con un accordo conciliativo nel quale le parti avevano convenuto di stipulare un «… successivo atto notarile» per il trasferimento della proprietà dell’immobile oggetto della controversia, senza co...(Continua a leggere)
Massima: Nel caso di specie, la procedura di mediazione si è conclusa con un accordo conciliativo nel quale le parti avevano convenuto di stipulare un «… successivo atto notarile» per il trasferimento della proprietà dell’immobile oggetto della controversia, senza corrispettivo in denaro ma con liberatoria delle parti venditrici da tutti i debiti maturati e maturandi « … fino al trasferimento della titolarità del bene» nei confronti della parte acquirente. Dalla disamina dell’accordo conciliativo in parola per il quale l’art. 17 del d.lgs. n. 28/2010 prevede l’esenzione da imposta di registro, emerge che l’effetto traslativo non è stato ad esso affidato, ma rimesso a un successivo e distinto atto notarile. Pertanto, risulta chiaro che non si è in presenza di un accordo di conciliazione raggiunto in sede di mediazione civile avente immediati effetti traslativi, con la conseguenza che non è possibile considerare il successivo atto notarile come mera attuazione dell’accordo precedente, e, quindi, volto esclusivamente a consentire la pubblicità legale dell’avvenuto passaggio di proprietà, godendo, a sua volta, dell’esenzione dall’imposta di registro. Diversamente, all’accordo in questione va attribuita mera efficacia obbligatoria, assimilabile a quella che si ha quando si stipula un contratto preliminare, mentre all’atto notarile oggetto dell’avviso di liquidazione deve essere attribuita la vera e propria efficacia traslativa. La piena autonomia di tale atto rispetto all’accordo che ne costituisce il presupposto determina l’impossibilità di estensione dei benefici fiscali previsti per quest’ultimo, rendendolo soggetto alla ripresa a tassazione operata dall’Ufficio. Non può infatti ritenersi che l’esenzione prevista per la procedura di mediazione, che trova fondamento nella esigenza di favorire tale modalità di definizione delle controversie, sia estesa anche ai successivi atti di trasferimento (come, nel caso di specie, dinanzi al notaio), che devono sottostare evidentemente alla imposizione ordinaria. Non può pertanto essere condivisa la pretesa del contribuente, secondo cui l’imposta di registro in misura proporzionale debba essere esclusa in un caso in cui, sia pure a compensazione di un credito ed in esito a procedura di mediazione, sia effettuato, in esecuzione di quanto convenuto nell’accordo, un successivo trasferimento immobiliare.
Massima: È ben noto come il procedimento di mediazione sia nato come strumento alternativo al processo per risolvere le controversie e per evitare l’abuso del processo specie quando la mediazione è condizione di procedibilità. E ciò è ancor più evidente in c...(Continua a leggere)
Massima: È ben noto come il procedimento di mediazione sia nato come strumento alternativo al processo per risolvere le controversie e per evitare l’abuso del processo specie quando la mediazione è condizione di procedibilità. E ciò è ancor più evidente in casi come quello in esame laddove la mediazione va indubbiamente incrementata come soluzione vantaggiosa per entrambe le parti al fine di un componimento reciproco dei rispettivi interessi. La riforma Cartabia (D.Lgs.n. 149/2022) ha introdotto importanti novità in materia di mediazione civile. L’obiettivo principale del decreto è quello di promuovere l’efficienza del processo civile e di incentivare la risoluzione alternativa delle controversie. A tal fine, è stato introdotto l’art. 12 bis D.lgs, che prevede conseguenze processuali e sanzioni più severe per la parte che non si presenti alla mediazione senza un giustificato motivo, valutabili ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Nel caso di specie, i convenuti hanno dapprima non hanno aderito alla mediazione, successivamente non sono comparsi, senza giustificato motivo, all’udienza ex art. 420 c.p.c., impedendo di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Giudice e infine hanno rifiutato la proposta formulata ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. Deve quindi essere accolta la richiesta di pagamento formulata dal conduttore per la mancata partecipazione dei locatori al procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 12 bis D. Lgs 28 marzo 2010 n. 28 e per tale ragione e alla luce anche del comportamento processuale dei medesimi, si condannano i sig.ri in solido al pagamento a favore del sig. della somma equitativamente determinata di euro 500,00. Con riferimento specifico alle ipotesi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, come nel caso che interessa, il legislatore ha altresì aggravato le conseguenze della mancata partecipazione alla mediazione, raddoppiando l’entità della sanzione (doppio del valore del contributo unificato dovuto per il giudizio) da versare allo Stato.
Massima: La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (art.4 comma 1 d.lgs.28/2010). Consolidata giurisprudenza ha affermato che la competenza territoriale è derogabile so...(Continua a leggere)
Massima: La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (art.4 comma 1 d.lgs.28/2010). Consolidata giurisprudenza ha affermato che la competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti (Trib. Milano sent. 220/2023). Dal documento della convocazione inviato dall'organismo, non si evince la sede effettiva presso cui avrebbe dovuto svolgersi la mediazione, né quella propria né quella presso altro analogo Organismo in convenzione. La convocazione appare essere stata fissata ab origine perché si svolgesse con formalità telematica, e ciò in assenza di preventivo accordo delle parti e senza che fosse stata comunque assicurata alle parti la possibilità, pur nonostante alcuna avesse optato per il collegamento telematico, di presenziare fisicamente presso l’Ufficio dell’ organismo in poiché non indicato. Considerato che l’esigenza stabilita dall’art. 4 comma 1 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal decreto legge 69/2013 convertito dalla legge n. 98 è quella di consentire in prima battuta la comparizione personale delle parti interessate al procedimento, le modalità indicate dall'organismo appaiono eludere le previsioni normative. I documenti prodotti tra l’altro non indicano la sede fisica dell'organismo, né detta sede, quand’anche presso altro organismo convenzionato è rilevabile dall’indagine al sito dell’organismo al link del suo sito. (Nota: va precisato che con la riforma Cartabia, il nuovo art. 8 bis D.lgs.28/2010 stabilisce che "ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza", pertanto non è più necessario il consenso di tutte le parti per svolgere con modalità telematica un incontro di mediazione, ndr.).
Massima: In caso di divisione ereditaria avviata nell'ambito di una procedura di mediazione civile, qualora le parti procedono con l'estrazione e assegnazione dei lotti mediante sorteggio, per il perfezionamento dell'intesa raggiunta in mediazione è necessario: - che il verbale di c...(Continua a leggere)
Massima: In caso di divisione ereditaria avviata nell'ambito di una procedura di mediazione civile, qualora le parti procedono con l'estrazione e assegnazione dei lotti mediante sorteggio, per il perfezionamento dell'intesa raggiunta in mediazione è necessario: - che il verbale di conciliazione sia completo di tutti i dati catastali; - che le risultanze delle operazioni espletate davanti al mediatore (estrazione a sorte dei lotti e assegnazione) siano successivamente recepite in un verbale di conciliazione sottoscritto avanti ad un Notaio e qualora la definitiva approvazione dell’assegnazione dei lotti, integrante l’accordo divisionale suscettibile di trascrizione, non avviene davanti al Notaio, il verbale di mediazione non può considerarsi un accordo divisionale suscettibile di trascrizione; - che il verbale di mediazione contenga l’attestazione della regolarità edilizia degli immobili. Nel caso di specie le parti avevano raggiunto un'intesa precisando a verbale la procedura di sorteggio e di assegnazione dei lotti e impegnandosi "alla sottoscrizione del verbale di accordo di conciliazione completo di tutti i dati catastali e urbanistici entro ... incaricando un notaio di fiducia entro 8 giorni". Le parti tuttavia non davano seguito alle intese raggiunte e l'attore si rivolgeva al giudice chiedendo che venisse ordinata la trascrizione dei verbale di mediazione contenente la divisione e la conseguente assegnazione dei beni immobili ivi menzionati. Per il giudice, poiché le parti sono venute meno all'impegno a sottoscrivere il verbale definitivo dinanzi al Notaio, lo scioglimento della comunione ereditaria non è mai avvenuto. Inoltre, l'accordo divisionale non si è mai perfezionato perché a) privo delle indicazioni catastali; b) le operazioni di sorteggio e assegnazioni non erano state verbalizzate dinanzi al Notaio; c) il verbale di mediazione non conteneva l'attestazione in ordine alla regolarità urbanistica degli immobili. (Tribunale di Sondrio, sentenza n.290 del 12.10.2023)
Massima: In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rile...(Continua a leggere)
Massima: In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (Sez. 3 - , Ordinanza n. 25155 del 10/11/2020, Rv. 659412 - 01). Dunque, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda. La Corte d'Appello correttamente ha evidenziato che, nel caso di specie, alla prima udienza del giudizio di primo grado erano mancati sia l'eccezione della parte che il rilievo d'ufficio da parte del giudice.
Massima: Viola il dovere di correttezza e buona fede in mediazione (art.8 d.lgs.28/2010), la parte attrice che si oppone alla richiesta di rinvio dell'incontro avanzata dall'amministratore al fine di munirsi di mandato assembleare, così come previsto dall' art.71 quater disp. att. c.c.,...(Continua a leggere)
Massima: Viola il dovere di correttezza e buona fede in mediazione (art.8 d.lgs.28/2010), la parte attrice che si oppone alla richiesta di rinvio dell'incontro avanzata dall'amministratore al fine di munirsi di mandato assembleare, così come previsto dall' art.71 quater disp. att. c.c., ratione temporis vigente, imponendo la chiusura della procedura conciliativa. Ne consegue, che nonostante la domanda di parte attrice sia fondata, a causa della sua condotta va dichiarata la compensazione delle spese di lite. (N.B., l'attuale art. 5 ter D.Lgs.28/2010, stabilisce che l’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi senza necessità di ottenere un mandato assembleare).
Massima: Accordo di usucapione sottoscritto in mediazione: se la parte diserta l'incontro dal notaio per l'autentica, occorrre promuovere un'azione di accertamento dell'autenticità delle firme. Ai sensi dell'art.11 c.3 d.lgs.28/2010, se le parti "concludono uno dei cont...(Continua a leggere)
Massima: Accordo di usucapione sottoscritto in mediazione: se la parte diserta l'incontro dal notaio per l'autentica, occorrre promuovere un'azione di accertamento dell'autenticità delle firme. Ai sensi dell'art.11 c.3 d.lgs.28/2010, se le parti "concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art.2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato". Tuttavia, se, nonostante l'impegno preso dalle parti di recarsi dal Notaio a quella che non può che essere definita come una vera e propria ripetizione dell'accordo, le stesse, ripetutamente convocate, non si presentano per la autenticazione delle firme e, conseguentemente, per procedere alla trascrizione dell'atto, l'accordo concluso in sede di mediazione è a tutti gli effetti immediatamente dispositivo e produttivo degli effetti reali sottesi, e la parte che ha interesse alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione non può invocare a sua tutela il rimedio di cui all'art.2932 cc, che concerne l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto (e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare), ma bensì, deve chiedere una pronuncia di una sentenza di mero accertamento della autenticità delle sottoscrizioni ex art.2657 cc. In altri, termini, essendo l'interesse veicolato dalla parte attrice ad ottenere la trascrizione dell'accordo predetto, l'azione deve mirare all'accertamento in via principale della autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura medesima ex art.2643 n.12 bis e art.2657 cc. Del resto ad essere trascritto non può che essere l'accordo raggiunto in sede di mediazione e il relativo atto sottoscritto delle parti, non già una eventuale sentenza di accertamento dell'avvenuto trasferimento immobiliare (cfr. in motivazione Cass.Civ. n.13924 del 2002). L'azione di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni deve inquadrarsi nell'ambito dell'art.216 comma 2 cpc, che consente di proporre l'istanza di verificazione della scrittura privata in via principale se la parte dimostra di averne interesesse. Tale norma, nel caso in esame, deve essere coordinata con l'art.2657 cc il quale espressamente condiziona la possibilità di ottenere la trascrizione di una scrittura privata all'esistenza di una sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. L'art.2657 cc, infatti, stabilisce che il titolo può tassativamente essere trascritto qualora si tratti di titolo giudiziario, atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata. Con riguardo alle scritture private, occorre rammentare che anche in caso di mancata autenticazione delle sottoscrizioni, qualora vi sia accertamento giudiziale, la scrittura privata può essere autenticata.
Massima: Al fine di provare la tempestiva interruzione del termine di decadenza previsto dall'art.1137 comma 2 cc in tema di impugnazione di delibera condominiale, occorre produrre in giudizio la domanda di mediazione e la documentazione che dimostra la data di avvenuta comunicazione alle altre parti ...(Continua a leggere)
Massima: Al fine di provare la tempestiva interruzione del termine di decadenza previsto dall'art.1137 comma 2 cc in tema di impugnazione di delibera condominiale, occorre produrre in giudizio la domanda di mediazione e la documentazione che dimostra la data di avvenuta comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione, atto che, a norma di legge è l'unico doneo a interrompere prescrizioni ed evitare decadenze (art.8 comma 2 d.lgs.28/2010). Non è sufficiente, pertanto, il deposito del verbale del primo incontro di mediazione soprattutto se il primo incontro si tiene oltre i 30 giorni dalla data della delibera.
Massima: Se è vero che nelle cause instaurate per via monitoria soggette a mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010 occorre, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo...(Continua a leggere)
Massima: Se è vero che nelle cause instaurate per via monitoria soggette a mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010 occorre, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, promuovere la procedura di mediazione, e ciò formalmente grava sul ricorrente/opposto, cosicché se non adempie al suo onere si verificano improcedibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo (S.U. 18 settembre 2020 n. 19596), va peraltro constatato che, qualora la procedura sia attivata non dalla creditrice banca ma dal debitore con la credtrice che non partecipi alla conciliazione, si realizza comunque lo scopo deflattivo insito nella norma.