Massima: La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (art.4 comma 1 d.lgs.28/2010). Consolidata giurisprudenza ha affermato che la competenza territoriale è derogabile so...(Continua a leggere)
Massima: La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (art.4 comma 1 d.lgs.28/2010). Consolidata giurisprudenza ha affermato che la competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti (Trib. Milano sent. 220/2023). Dal documento della convocazione inviato dall'organismo, non si evince la sede effettiva presso cui avrebbe dovuto svolgersi la mediazione, né quella propria né quella presso altro analogo Organismo in convenzione. La convocazione appare essere stata fissata ab origine perché si svolgesse con formalità telematica, e ciò in assenza di preventivo accordo delle parti e senza che fosse stata comunque assicurata alle parti la possibilità, pur nonostante alcuna avesse optato per il collegamento telematico, di presenziare fisicamente presso l’Ufficio dell’ organismo in poiché non indicato. Considerato che l’esigenza stabilita dall’art. 4 comma 1 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal decreto legge 69/2013 convertito dalla legge n. 98 è quella di consentire in prima battuta la comparizione personale delle parti interessate al procedimento, le modalità indicate dall'organismo appaiono eludere le previsioni normative. I documenti prodotti tra l’altro non indicano la sede fisica dell'organismo, né detta sede, quand’anche presso altro organismo convenzionato è rilevabile dall’indagine al sito dell’organismo al link del suo sito. (Nota: va precisato che con la riforma Cartabia, il nuovo art. 8 bis D.lgs.28/2010 stabilisce che "ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza", pertanto non è più necessario il consenso di tutte le parti per svolgere con modalità telematica un incontro di mediazione, ndr.).
Massima: In caso di divisione ereditaria avviata nell'ambito di una procedura di mediazione civile, qualora le parti procedono con l'estrazione e assegnazione dei lotti mediante sorteggio, per il perfezionamento dell'intesa raggiunta in mediazione è necessario: - che il verbale di c...(Continua a leggere)
Massima: In caso di divisione ereditaria avviata nell'ambito di una procedura di mediazione civile, qualora le parti procedono con l'estrazione e assegnazione dei lotti mediante sorteggio, per il perfezionamento dell'intesa raggiunta in mediazione è necessario: - che il verbale di conciliazione sia completo di tutti i dati catastali; - che le risultanze delle operazioni espletate davanti al mediatore (estrazione a sorte dei lotti e assegnazione) siano successivamente recepite in un verbale di conciliazione sottoscritto avanti ad un Notaio e qualora la definitiva approvazione dell’assegnazione dei lotti, integrante l’accordo divisionale suscettibile di trascrizione, non avviene davanti al Notaio, il verbale di mediazione non può considerarsi un accordo divisionale suscettibile di trascrizione; - che il verbale di mediazione contenga l’attestazione della regolarità edilizia degli immobili. Nel caso di specie le parti avevano raggiunto un'intesa precisando a verbale la procedura di sorteggio e di assegnazione dei lotti e impegnandosi "alla sottoscrizione del verbale di accordo di conciliazione completo di tutti i dati catastali e urbanistici entro ... incaricando un notaio di fiducia entro 8 giorni". Le parti tuttavia non davano seguito alle intese raggiunte e l'attore si rivolgeva al giudice chiedendo che venisse ordinata la trascrizione dei verbale di mediazione contenente la divisione e la conseguente assegnazione dei beni immobili ivi menzionati. Per il giudice, poiché le parti sono venute meno all'impegno a sottoscrivere il verbale definitivo dinanzi al Notaio, lo scioglimento della comunione ereditaria non è mai avvenuto. Inoltre, l'accordo divisionale non si è mai perfezionato perché a) privo delle indicazioni catastali; b) le operazioni di sorteggio e assegnazioni non erano state verbalizzate dinanzi al Notaio; c) il verbale di mediazione non conteneva l'attestazione in ordine alla regolarità urbanistica degli immobili. (Tribunale di Sondrio, sentenza n.290 del 12.10.2023)
Massima: In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rile...(Continua a leggere)
Massima: In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (Sez. 3 - , Ordinanza n. 25155 del 10/11/2020, Rv. 659412 - 01). Dunque, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda. La Corte d'Appello correttamente ha evidenziato che, nel caso di specie, alla prima udienza del giudizio di primo grado erano mancati sia l'eccezione della parte che il rilievo d'ufficio da parte del giudice.
Massima: Viola il dovere di correttezza e buona fede in mediazione (art.8 d.lgs.28/2010), la parte attrice che si oppone alla richiesta di rinvio dell'incontro avanzata dall'amministratore al fine di munirsi di mandato assembleare, così come previsto dall' art.71 quater disp. att. c.c.,...(Continua a leggere)
Massima: Viola il dovere di correttezza e buona fede in mediazione (art.8 d.lgs.28/2010), la parte attrice che si oppone alla richiesta di rinvio dell'incontro avanzata dall'amministratore al fine di munirsi di mandato assembleare, così come previsto dall' art.71 quater disp. att. c.c., ratione temporis vigente, imponendo la chiusura della procedura conciliativa. Ne consegue, che nonostante la domanda di parte attrice sia fondata, a causa della sua condotta va dichiarata la compensazione delle spese di lite. (N.B., l'attuale art. 5 ter D.Lgs.28/2010, stabilisce che l’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi senza necessità di ottenere un mandato assembleare).
Massima: Accordo di usucapione sottoscritto in mediazione: se la parte diserta l'incontro dal notaio per l'autentica, occorrre promuovere un'azione di accertamento dell'autenticità delle firme. Ai sensi dell'art.11 c.3 d.lgs.28/2010, se le parti "concludono uno dei cont...(Continua a leggere)
Massima: Accordo di usucapione sottoscritto in mediazione: se la parte diserta l'incontro dal notaio per l'autentica, occorrre promuovere un'azione di accertamento dell'autenticità delle firme. Ai sensi dell'art.11 c.3 d.lgs.28/2010, se le parti "concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art.2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato". Tuttavia, se, nonostante l'impegno preso dalle parti di recarsi dal Notaio a quella che non può che essere definita come una vera e propria ripetizione dell'accordo, le stesse, ripetutamente convocate, non si presentano per la autenticazione delle firme e, conseguentemente, per procedere alla trascrizione dell'atto, l'accordo concluso in sede di mediazione è a tutti gli effetti immediatamente dispositivo e produttivo degli effetti reali sottesi, e la parte che ha interesse alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione non può invocare a sua tutela il rimedio di cui all'art.2932 cc, che concerne l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto (e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare), ma bensì, deve chiedere una pronuncia di una sentenza di mero accertamento della autenticità delle sottoscrizioni ex art.2657 cc. In altri, termini, essendo l'interesse veicolato dalla parte attrice ad ottenere la trascrizione dell'accordo predetto, l'azione deve mirare all'accertamento in via principale della autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura medesima ex art.2643 n.12 bis e art.2657 cc. Del resto ad essere trascritto non può che essere l'accordo raggiunto in sede di mediazione e il relativo atto sottoscritto delle parti, non già una eventuale sentenza di accertamento dell'avvenuto trasferimento immobiliare (cfr. in motivazione Cass.Civ. n.13924 del 2002). L'azione di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni deve inquadrarsi nell'ambito dell'art.216 comma 2 cpc, che consente di proporre l'istanza di verificazione della scrittura privata in via principale se la parte dimostra di averne interesesse. Tale norma, nel caso in esame, deve essere coordinata con l'art.2657 cc il quale espressamente condiziona la possibilità di ottenere la trascrizione di una scrittura privata all'esistenza di una sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. L'art.2657 cc, infatti, stabilisce che il titolo può tassativamente essere trascritto qualora si tratti di titolo giudiziario, atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata. Con riguardo alle scritture private, occorre rammentare che anche in caso di mancata autenticazione delle sottoscrizioni, qualora vi sia accertamento giudiziale, la scrittura privata può essere autenticata.
Massima: Al fine di provare la tempestiva interruzione del termine di decadenza previsto dall'art.1137 comma 2 cc in tema di impugnazione di delibera condominiale, occorre produrre in giudizio la domanda di mediazione e la documentazione che dimostra la data di avvenuta comunicazione alle altre parti ...(Continua a leggere)
Massima: Al fine di provare la tempestiva interruzione del termine di decadenza previsto dall'art.1137 comma 2 cc in tema di impugnazione di delibera condominiale, occorre produrre in giudizio la domanda di mediazione e la documentazione che dimostra la data di avvenuta comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione, atto che, a norma di legge è l'unico doneo a interrompere prescrizioni ed evitare decadenze (art.8 comma 2 d.lgs.28/2010). Non è sufficiente, pertanto, il deposito del verbale del primo incontro di mediazione soprattutto se il primo incontro si tiene oltre i 30 giorni dalla data della delibera.
Massima: Se è vero che nelle cause instaurate per via monitoria soggette a mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010 occorre, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo...(Continua a leggere)
Massima: Se è vero che nelle cause instaurate per via monitoria soggette a mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010 occorre, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, promuovere la procedura di mediazione, e ciò formalmente grava sul ricorrente/opposto, cosicché se non adempie al suo onere si verificano improcedibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo (S.U. 18 settembre 2020 n. 19596), va peraltro constatato che, qualora la procedura sia attivata non dalla creditrice banca ma dal debitore con la credtrice che non partecipi alla conciliazione, si realizza comunque lo scopo deflattivo insito nella norma.
Massima: Nel caso in più soggetti che agiscono disgiuntamente per fare valere legittimamente in giudizio la lesione di un diritto (ad esempio, più condomini hanno lamentato la lesione di un bene in regime di comproprietà), non è necessaria la partecipazione di tutti gli attori ...(Continua a leggere)
Massima: Nel caso in più soggetti che agiscono disgiuntamente per fare valere legittimamente in giudizio la lesione di un diritto (ad esempio, più condomini hanno lamentato la lesione di un bene in regime di comproprietà), non è necessaria la partecipazione di tutti gli attori alla procedura di mediazione, ma è condizione necessaria e sufficiente a far luogo alla valida prosecuzione del processo nel rispetto della condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs. 28/2010, il fatto che, prima dell’instaurazione del processo ovvero (in caso di assegnazione giudiziale del termine) entro l’udienza fissata per la prosecuzione del processo, sia stato regolarmente espletato il tentativo di conciliazione con la partecipazione di uno solo fra gli attori disgiuntamente legittimati. Infatti, trattandosi di siffatta legittimazione, il potere del partecipante alla procedura (conclusasi senza successo) di validamente instaurare o proseguire il processo non può essere intaccato dalla mancata partecipazione al tentativo di conciliazione da parte degli altri soggetti attivamente legittimati. In tal caso rimarrà improcedibile la domanda di costoro, che potranno peraltro giovarsi dell’eventuale accoglimento della domanda coltivata dall’attore che ha regolarmente esperito il tentativo di conciliazione (così come potranno aderire ad una raggiunta conciliazione).
Massima: Se è vero pertanto che il termine di decadenza di trenta giorni, per impugnare le delibere assembleari ex art.1137 cc per violazione del regolamento condominiale, si interrompe a seguito della comunicazione della convocazione dinanzi all'organismo di mediazione e decorre nuovamente a s...(Continua a leggere)
Massima: Se è vero pertanto che il termine di decadenza di trenta giorni, per impugnare le delibere assembleari ex art.1137 cc per violazione del regolamento condominiale, si interrompe a seguito della comunicazione della convocazione dinanzi all'organismo di mediazione e decorre nuovamente a seguito dell'infruttuoso esperimento della mediazione stessa, è pur vero che, trattandosi di un termine di decadenza, esso non può divenire di durata incerta ed indeterminabile, a seconda della scelta arbitraria delle parti di portare o meno oltre il termine massimo di durata, il procedimento di mediazione, termine fissato per legge int re mesi, e ciò in quanto i termini decadenziali previsti per legge non sono nella disponibilità delle parti e possono essere soggetti a proroga, sospensione o interruzione, solo nei casi eccezionali tassativamente previsti. In tale ottica deve ritenersi che il procedimento di mediazione, protrattasi oltre il termine di legge per volontà delle parti, abbia perso la sua tipicità e non sia in grado di fare salvi, per tutta la sua durata ulteriore, gli effetti interruttivi e sospensivi eccezionalmente previsti dall'art.5 comma 6 citato. Una volta iniziato il giudizio, con lo scopo di impedire lo spirare del termine decadenziale, nulla vieta al Giudice di disporre un rinvio del processo per consentire la prosecuzione del procedimento di mediazione. In buona sostanza, restando all'esempio dell'impugnazione delle delibere condominiali, se le parti sono libere di continuare nella ricerca dell'accordo conciliativo anche oltre la scadenza dei tre mesi prevista dall'art. 6 comma 1, decordo questo termine la parte interessata all'impugnativa della delibera condominiale sarà tenuta a presentare la domanda giudiziale non potendo attendere che venga depositato il verbale negativo presso l'organismo di mediazione. In conclusione, deve ritenerdi che il decorso del termine massimo di durata di cui all'art.6 d.lgs.28/2010, rende improcedibile la domanda giudiziale anche quando il procedimento di mediazioen non si sia concluso. Ma anche che, a seguito dello spirare del termine dei tre mesi, senz'altro inizi a decorrere nuovamente il termine di decadenza previsto dall'art.1137 cc per impugnare la delibera assembleare. Ciò anche nell'interesse di tutti i condomini, e non solo di coloro che hanno avviato la procedura di mediazione, che devono poter fare affidamento sulla perentorietà dei termini di decadenza stabiliti per le impugnazioni delle delibere condominiali, che devono essere necessariamente agganciati a disposizioni di legge e non invece ad imprevedibili accordi delle parti che decidono di accedere alla medaizione e ne prolunghino i tempi.
Massima: Il contratto di appalto di servizi concluso tra le parti che prevede una apposita clausola che impone alle parti per dirimere ogni tipo di controversia di attivare in prima istanza la procedura conciliativa di mediazione mira a favorire una soluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali...(Continua a leggere)
Massima: Il contratto di appalto di servizi concluso tra le parti che prevede una apposita clausola che impone alle parti per dirimere ogni tipo di controversia di attivare in prima istanza la procedura conciliativa di mediazione mira a favorire una soluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali prima di agire in giudizio. Una diversa interpretazione della clausola de qua contrasterebbe con la volontà delle parti e svuoterebbe di significato la clausola stessa. Si tratta di una clausola contrattuale di mediazione che ha valore cogente per le parti e se la stessa non viene espletata prima dell'esercizio dell'azione determina la improcedibilità della domanda e nel caso in questione della domanda ex adverso proposta anche in sede monitoria con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.