Massima: L'improcedibilità per omesso svolgimento della mediazione "deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza" del primo grado di giudizio. Peraltro, come pure è già stato segnalato da quest...(Continua a leggere)
Massima: L'improcedibilità per omesso svolgimento della mediazione "deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza" del primo grado di giudizio. Peraltro, come pure è già stato segnalato da questa Suprema Corte (oltre all'appena citata Cass. sez. 3, 13 dicembre 2019 n. 32797, si veda Cass. sez. 3, 30 ottobre 2018 n. 27433), permane al giudicante uno spazio di discrezionalità per inserire - e anche in appello -, sottraendola al potere dispositivo delle parti che ne esce pertanto limitato, la fase di mediazione quale soglia di procedibilità qualora reputi che le caratteristiche della controversia ne arrechino l'opportunità. Una siffatta elasticità normativa conferita alla condizione di procedibilità in esame trae origine, a ben guardare, proprio dalla ratio dell'istituto della mediazione quale condizione di procedibilità, ratio che deve essere identificata nella celerità del processo dal punto di vista - che ne è l'altra facies - della deflazione del processo stesso qualora si appalesi come strumento superfluo. Ratio che è stata così riconosciuta inequivocamente dalla giurisprudenza di legittimità: in particolare, Cass. sez. 3, 3 dicembre 2015 n. 24629 ha espressamente affermato che il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, rappresenta una norma che "è stata costruita in funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell'efficienza processuale. In questa prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira... a rendere il processo la extrema ratio", ragion per cui, d'altronde, "l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo".
Massima: L'onere di attivare la mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del credtore opposto e non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal recente intervento della Corte di Cass. Sez. U -, Sentenza n. 19596 del 18/09/2020 secon...(Continua a leggere)
Massima: L'onere di attivare la mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del credtore opposto e non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal recente intervento della Corte di Cass. Sez. U -, Sentenza n. 19596 del 18/09/2020 secondo cui "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta. Ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".
Massima: La “mediazione disposta dal Giudice” va intesa nel senso che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti, presenti personalmente e assistite dagli avvocati, partecipino concretamente alla procedura senza limitarsi al formale primo incontro adempiendo cos&i...(Continua a leggere)
Massima: La “mediazione disposta dal Giudice” va intesa nel senso che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti, presenti personalmente e assistite dagli avvocati, partecipino concretamente alla procedura senza limitarsi al formale primo incontro adempiendo così effettivamente all’ordine del Giudice.
Massima: Non si può ritenere che l’assistenza di un avvocato in mediazione sia necessaria né che la sua assenza possa incidere sul diritto dell’Organismo di mediazione a chiedere ed ottenere dalle parti che vi hanno aderito il pagamento dell’indennità di legge.. L&rsq...(Continua a leggere)
Massima: Non si può ritenere che l’assistenza di un avvocato in mediazione sia necessaria né che la sua assenza possa incidere sul diritto dell’Organismo di mediazione a chiedere ed ottenere dalle parti che vi hanno aderito il pagamento dell’indennità di legge.. L’obbligatorietà della presenza dell’avvocato non è prevista da nessuna legge e, d'altra parte, nessuna norma attribuisce al responsabile dell’Organismo, né tantomeno al mediatore designato, alcun potere di far cessare il procedimento di mediazione nel caso in cui una o più parti della mediazione non siano legalmente assistite. E nemmeno la controparte può opporsi allo svolgimento del procedimento di mediazione qualora la propria controparte sia determinata a non avere assistenza legale e cioè a non farsi assistere nella procedura di mediazione da un avvocato legalmente esercente. Peraltro, se il legislatore avesse voluto inserire nel D.L.gs 28/2010 la presenza dell’avvocato quale necessaria, ne avrebbe certamente previsto l’obbligatorietà, prevedendo una sanzione per il caso in cui ciò non avvenisse. O quantomeno avrebbe imposto al mediatore di interrompere o sospendere il procedimento nei casi in cui una o più parti ritenessero superflua l’assistenza legale. E avrebbe certamente previsto delle norme che sancissero un comportamento specifico da parte del responsabile dell’organismo di mediazione per i casi in cui una parte si fosse presentata senza avvocato alla mediazione. Ciò non è avvenuto consapevolmente, al fine di mantenere la normativa nazionale compatibile con quella di rango europeo.
Massima: Il Tribunale di Busto Arsizio non condividendo le conclusioni cui è giunta la Cassazione con la sentenza n. 8473/2019 ritiene che le parti devono essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo e il mediatore deve&nbs...(Continua a leggere)
Massima: Il Tribunale di Busto Arsizio non condividendo le conclusioni cui è giunta la Cassazione con la sentenza n. 8473/2019 ritiene che le parti devono essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo e il mediatore deve adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire. Il rifiuto di partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo a tutti gli incontri di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.. Le parti devono dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo, e il mediatore deve verbalizzare il contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti, anche su sua sollecitazione in merito alle ragioni del predetto eventuale rifiuto, salvo il caso in cui non vi sia il consenso della parte dichiarante ed il caso in cui la ragione del rifiuto concerna proprio il merito della lite (eventualità – queste ultime due – di cui è opportuno, comunque, dare atto a verbale); Inoltre il mediatore dovrebbe – in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole – formulare una proposta di conciliazione anche in assenza di una concorde richiesta delle parti, valorizzando – se del caso – le eventuali risultanze peritali acquisite nel corso della procedura di mediazione. A tal fine le parti sono devono scegliere un organismo di mediazione il cui regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, secondo comma, del D. Lgs. n. 28/10, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, in quanto tali previsioni regolamentari frustrano lo spirito della norma – che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art. 13 del citato decreto, in materia di spese processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa a disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli.
Massima: In mediazione è imposta la presenza obbligatoria oltre che degli avvocati anche delle parti personalmente al primo incontro. La presenza in mediazione è delegabile ad altri, incluso il difensore stesso, purché il cliente conferisca detto potere in un atto distinto dalla ...(Continua a leggere)
Massima: In mediazione è imposta la presenza obbligatoria oltre che degli avvocati anche delle parti personalmente al primo incontro. La presenza in mediazione è delegabile ad altri, incluso il difensore stesso, purché il cliente conferisca detto potere in un atto distinto dalla procura alle liti (che eventualmente lo contenga), sia essa in forma di procura notarile sia se autenticata dal difensore medesimo. Sulle parti grava l’onere - a pena della declaratoria di improcedibilità nei casi di mediazione obbligatoria ex 5, co. 1-bis - di andare oltre il semplice momento informativo e di seguire il mediatore nelle fasi iniziali del percorso stragiudiziale. Solo all’esito del momento c.d. “filtro” avente funzione meramente informativa, inizia la procedura di mediazione vera e propria, sicché soltanto da questo momento in poi le parti possono legittimamente abbandonare le trattative, non prima. D’altronde, la partecipazione personale e l’effettività del tentativo sono due aspetti che emergono anche dalla “Commissione di studio per l’elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato”, detta anche “Commissione Alpa”. Tale prospettiva “sostanzialistica” è condivisa dal Tribunale di Forlì in quanto volta a spronare le parti ad impegnarsi nello sfruttare le potenzialità dell’istituto, senza che ciò si risolva in inutili, e spesso dannose, formalità relegando così la mediazione ad inutile orpello processuale. Esclusivamente la prospettiva “sostanzialista” (che reca con sé la dichiarazione di improcedibilità del giudizio a fronte della mancata presenza personale della parte all’incontro), permette di ricondurre l’istituto della mediazione entro un solco conveniente per le parti, e solo attraverso il loro impegno espresso personalmente ciò può accadere. Soltanto un confronto effettivo tra le parti consente di far emergere i loro concreti interessi davanti al mediatore. Dal canto suo, il mediatore non può limitarsi a registrare le diverse posizioni senza assumere un ruolo “attivo”, svolgendo quasi una sorveglianza passiva dei litigi altrui. In realtà, il mediatore deve recepire le esigenze e gli interessi personali delle parti così da condurre le stesse ad un tentativo di conciliazione amichevole che rappresenti il frutto di un percorso intrapreso insieme. Una volta chiarito il convincimento del Tribunale, consegue che va revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto la procedura di mediazione veniva richiesta da parte attrice opponente e la controparte, pur regolarmente invitata, non compariva al primo incontro dinanzi al mediatore, il quale dava atto dell’impossibilità di dare corso alla procedura. L’assenza ingiustificata di parte convenuta opposta, quale attore in senso sostanziale, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda e la conseguente revoca del decreto opposto.
Massima: L'interruzione della decadenza e della prescrizione previste dall' art. 5, comma 6, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione obbligatoria, si verifica per effetto non già della mera presentazione dell' istanza di mediazione, ma solo nel momento in cui essa è c...(Continua a leggere)
Massima: L'interruzione della decadenza e della prescrizione previste dall' art. 5, comma 6, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione obbligatoria, si verifica per effetto non già della mera presentazione dell' istanza di mediazione, ma solo nel momento in cui essa è comunicata alle altre parti, adempimento a cui può provvedere lo stesso istante. Del resto la lettera della norma e' univoca e alla inerzia dell' organismo il ricorrente puo' ovviare a mezzo della comunicazione in proprio che deve afferire all' inizio della mediazione e non necessariamente contenere la indicazione della data di convocazione. La improcedibilita' afferisce tutte le pretese azionate in citazione dalla attrice e non puo' essere superata dalla richiesta di rimessione in termini per procedere alla mediazione, giacche' tal istanza deve essere formulata dalla parte entro la Prima udienza ex art. 183 cpc.
Massima: La parte convocata che non ha partecipato alla procedura di mediazione conclusasi negativamente subisce la improcedibilità della domanda giudiziale anche se successivamente formula una richiesta di riapertura della mediazione. Difatti l'assenza ingiustifica non solo produce effetti sull...(Continua a leggere)
Massima: La parte convocata che non ha partecipato alla procedura di mediazione conclusasi negativamente subisce la improcedibilità della domanda giudiziale anche se successivamente formula una richiesta di riapertura della mediazione. Difatti l'assenza ingiustifica non solo produce effetti sulla domanda giudiziale ma anche sulle spese di lite ex art.96 cpc se la condotta è puramente dilatoria.
Massima: Il dissenso alla mediazione deve essere supportato da adeguate ragioni giustificative che siano non solo pertinenti al merito della controversia, ma anche dotate di plausibilità logica, prima ancora che giuridica, tali non essendo, ad esempio, quelle basate sulla convinzione dell' insup...(Continua a leggere)
Massima: Il dissenso alla mediazione deve essere supportato da adeguate ragioni giustificative che siano non solo pertinenti al merito della controversia, ma anche dotate di plausibilità logica, prima ancora che giuridica, tali non essendo, ad esempio, quelle basate sulla convinzione dell' insuperabilità del contrasto tra le parti che non si ritiene una valida giustificazione. Sul punto, è stato anche osservato che, di per sé, la "litigiosità"tra le parti non giustifica il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione, "giacchè tale procedimento è rivolto proprio ad attenuare la litigiosità, tentando una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio e che prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni
Massima: Le spese di assistenza legale stragiudiziale come quelle di mediazione, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova se...(Continua a leggere)
Massima: Le spese di assistenza legale stragiudiziale come quelle di mediazione, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Nel caso di specie, è dunque necessario verificare se gli addebiti prospettati dagli attori che hanno chiesto la rifusione siano ascrivibili alla responsabilità della controparte e possano essere addebitati alla stessa a titolo di danno emergente.