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Corte di Cassazione – Civile – sez. VI – ordinanza n.10655 del 01.04.2022 - Est. Tedesco


L'accettazione dell'eredità in forma tacita può avvenire anche attraverso il procedimento di mediazione promosso per la domanda di divisione ereditaria

Massima: L’accettazione dell’eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all’eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede; il che ben può concretizzarsi non solo attraverso la domanda di divisione giudiziale, ma anche nell’iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell’asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa. Non c’è nessuna ragione per non attribuire una tale valenza al procedimento di mediazione promosso in vista della proposizione della domanda di divisione ereditaria. Anche in questo caso si è in presenza di un atto che suppone necessariamente la qualità di erede. Si ricorda ancora che ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 228/2010, «Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale […]».