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Tribunale di Vicenza, sentenza n. 1148 del 04.07.2022 - Est. Grassi


Il contenuto della domanda di mediazione deve consentire al destinatario di avere contezza dell'oggetto del contendere

Massima: La disciplina prevista in tema di mediazione obbligatoria prevede all' art. 4 d.lgs. 28/2010 che la istanza di mediazione debba indicare "l' organismo, le parti, l' oggetto e le ragioni della pretesa". Avuto riguardo al caso di specie, i convenuti rilevano che la descrizione di oggetto e ragioni della pretesa non sarebbe sufficientemente corrispondente a petitum e causa petendi, ciò che renderebbe non compiutamente esperito il tentativo di mediazione e così la domanda giudiziale improcedibile. Le censure appena riassunte debbono essere disattese nel caso di specie alla luce del mero esame e raffronto del contenuto della domanda di mediazione la quale, in effetti, precisa, con riferimento all' oggetto, che si tratta di "servitù di passaggio " E, con riferimento alle ragioni della pretesa, che si tratta di "... per non uso ventennale" (cfr. doc. 1 convenuti). Orbene, ciò posto, deve allora ritenersi che in ossequio anche alla più recente giurisprudenza di merito sul punto, la simmetria tra il contenuto della domanda di mediazione e quello della successiva domanda giudiziale è stata rispettata dagli attori, essendo comunque stata proposta la mediazione in tema di "servitù di passaggio", ciò che è divenuto poi effettivamente l' epicentro della pretesa attorea in sede giurisdizionale. Deve precisarsi, in effetti, che la condizione di procedibilità deve ritenersi assolta ogni volta che il destinatario della domanda di mediazione abbia avuto contezza dell' oggetto del contendere al punto da essere in grado di autodeterminarsi efficacemente rispetto alla possibilità di conciliare o meno (cfr., sul punto, Tribunale Mantova Sez. II, Sent., 22/01/2019).