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Tribunale di Termini Imerese, sentenza n.312 del 19.04.2022 - Est. Urso


Condominio assente in mediazione: condotta idonea a far desumere argomenti di prova ex art. 116 cpc, e alla condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc

Massima: Consolidata giurisprudenza afferma che l’ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione costituisce un comportamento doloso (sent. Trib. Roma 23.02.2017) in quanto idoneo a determinare l’introduzione di una procedura giudiziale - evitabile - in un contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi; tanto da comportare la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio (cfr. ordin. Trib. Palermo 29.0?2015). Alla luce di quanto precede si ritiene che la radicale evidente assenza di un giustificato motivo della mancata partecipazione del Condominio al procedimento di mediazione, in forza del combinato disposto degli art. 8 co.4 d.lgs. 28/2010 e art.116 cpc, concorra a ritenere raggiunta la piena prova delle doglienze rappresentate da parte attrice. Per ciò che concerne la richiesta condanna ai sensi dell'art.96 cpc, sul punto, la giurisprudenza di merito osserva che “l'applicazione dell'art.96 co.3, cpc, deve rivestire carattere eccezionale, cioè confinato nell'ambito di gravi violazioni e non semplicemente nella allegazione di fatti o situazioni che rappresentano la pretesa di una parte e che, come tali, vengono sottoposte al vaglio di un organo giurisdizionale chiamato a valutarne la fondatezza o meno, tale discoro vale, a maggior ragione, nell'ambito dei contratti d'appalto, per loro natura suscettibili di variazioni in corso d'opera, spesso soggetti a contrapposte interpretazioni e caratterizzati da una disciplina assai articolata" (cfr. ex multis Corte di Appello di trento, sez II, 15.07.2020 n. 153; Corte App. Palermo, sez. II, 11.06.2020, n. 885). Recentemente la Corte di Cassazione ha affermato che "la condanna ex art.96 comma terzo, applicabile in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 comma primo e secondo cpc, e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale" La sua applicazione, pertanto non richiederebbe il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì una condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell'abuso del processo(cfr. Cassa. Civ. Zez. II n. 27623 del 21.11.2017). Nel caso in esame, tenuto conto del comportamento processuale tenuto dal Condominio convenuto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.96 comma  cpc. e quindi per il risarcimento danno per lite temeraria.