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Corte di Cassazione, Sez. III, ordinanza 12896 del 13.05.2021 - Est. Porreca


L'eccezione di improcedibilità di omesso svolgimento della mediazione non accolta dal giudice di primo grado può essere dedotta quale motivo di impugnazione in appello

Massima: Nell'ipotesi in cui l'eccezione di improcedibilità di omesso svolgimento della mediazione sia eccepita tempestivamente oltre che fondatamente, e il giudice di primo non abbia disposto di conseguenza, l'eccezione può essere dedotta, dalla parte che l'ha rilevata, come nella fattispecie qui in esame, quale motivo d'impugnazione, e il giudice di appello deve allora disporre la mediazione obbligatoriamente e, quindi, una volta esperita infruttuosamente, rinnovare la decisione, mentre, se la mediazione non abbia corso, dichiarerà, in riforma della decisione di primo grado, l'improcedibilità del giudizio. Nel caso in commento, il giudice di appello ha rilevato che l'eccezione era stata formulata nella prima udienza successiva all'adozione del provvedimento sulla richiesta di provvisoria esecuzione da parte del Tribunale, e dunque tempestivamente (nonostante quanto in contrario ritenuto nel terzo e subordinato motivo di ricorso per cassazione), sicché quel giudice avrebbe dovuto disporre la sospensione fissando il termine per l'esperimento della mediazione finalizzata alla conciliazione, come invece non è avvenuto. Va poi precisato che il tema della procedibilità con mediazione, nel caso di cumulo, alla domanda originaria, di una domanda riconvenzionale, come nel caso di specie, concerne il processo cumulato nella sua complessità, e la conclusione è destinata a valere anche per l'ipotesi di riconvenzionale per cui la mediazione non sia obbligatoria: ciò in relazione alla finalità normativa diretta alla composizione del conflitto che, in questa chiave, non può funzionalmente scindere i profili di cui le parti l'abbiano idoneamente innervato anche nel processo.