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Tribunale di Milano, sentenza 04.10.2021 - Est. Carnì


Improcedibile il giudizio se l'avvocato rappresenta la parte in mediazione con una procura priva di autentica notarile.

Massima: Come chiarito dalla Suprema Corte con l'ormai nota sentenza n. 8473/2019, la necessità della comparizione personale delle parti in mediazione non comporta che si tratti di attività non delegabile, mancando una espressa previsione in tal senso e non venendo in considerazione un atto avente natura strettamente personale. Ne deriva che la parte che intende iniziare l’azione (ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche — ma non solo - dal suo difensore. Per poter validamente delegare un terzo a partecipare in sua vece alle attività di mediazione, la parte è però tenuta a conferire tale potere “mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all’art. 84). Quindi il potere di sostituire a se stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che,sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticatacata, benché possa conferirgli con essa ogni ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Da tali premesse la Cassazione muove dunque per concludere nel senso che ‘la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppoure se il potere è conferito allo stesso professionista". Nel caso in questione la delega all'avvocato è stata peraltro rilasciata con semplice scrittura privata non autenticata da un notaio. La procedura di mediazione non è stata quindi correttamente espletata, e va conseguentemente dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta con il ricorso monitorio e disposta la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto.