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Tribunale di Foggia, sentenza 12.01.2021 - Est. Cennamo


La mediazione presso un organismo incompetente rende improcedibile la domanda giudiziale anche se la mediazione si è poi svolta.

Massima: La domanda di mediazione depositata presso l’Organismo incompetente rende improcedibile la domanda giudiziale a prescindere dal fatto che la mediazione si sia poi concretamente svolta, non potendo ritenersi validamente assolta la condizione di procedibilità della mediazione delegata. Tuttavia, la valutazione della condotta del condominio che ha partecipato alla procedura di mediazione, senza nulla eccepire in ordine alla incompetenza dell’organismo adito, formulando finanche una proposta transattiva non accettata dalla controparte, salvo poi a sollevare la questione alla prima udienza successiva, integra senz’altro un giusto motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite e non trarre conseguenze in sfavore dell’attore per la mancata accettazione della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis cpc