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Tribunale di Catania, sentenza 12.10.2020


Condominio assente in mediazione senza alcuna giustificazione. La condotta è valutabile nel merito e ai fini della condanna ex art.96 cpc

Massima: La condotta del condominio assente in mediazione senza giustificato motivo è valutabile ai fini della decisione della causa nel merito (art. 116 c.p.c.), in relazione all'art. 8 d.lgs. 28/2010, ed integra colpa grave in quanto può fondare la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. .