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Tribunale di Ferrara, sentenza 04.07.2020 - Est. Ghedini


Tardiva comunicazione alla controparte del deposito della domanda di mediazione ai fini della interruzione della decadenza e termine per la richiesta di rimessione in termini.

Massima: L'interruzione della decadenza e della prescrizione previste dall' art. 5, comma 6, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione obbligatoria, si verifica per effetto non già della mera presentazione dell' istanza di mediazione, ma solo nel momento in cui essa è comunicata alle altre parti, adempimento a cui può provvedere lo stesso istante. Del resto la lettera della norma e' univoca e alla inerzia dell' organismo il ricorrente puo' ovviare a mezzo della comunicazione in proprio che deve afferire all' inizio della mediazione e non necessariamente contenere la indicazione della data di convocazione. La improcedibilita' afferisce tutte le pretese azionate in citazione dalla attrice e non puo' essere superata dalla richiesta di rimessione in termini per procedere alla mediazione, giacche' tal istanza deve essere formulata dalla parte entro la Prima udienza ex art. 183 cpc.