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Tribunale di Verona-Sez.III, ordinanza 10.01.2022 - Est. Vaccari


L'assenza ingiustificata in mediazione vale come argomento di prova sfavorevole in giudizio

Massima: Assume valenza di argomento di prova sfavorevole alla convenuta, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis , d.lg.s 28/2010, primo periodo anche la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione promosso ante causam dall'attrice. Tale procedura invero ha avuto carattere non già obbligatorio ma volontario poichè la presente controversia non rientra tra quelle relative ai "contratti bancari" di cui all'art. 5, comma1 -bis, d.Lgs. n. 28 del 2010 , atteso che riguarda una responsabilità inerente ai servizi di pagamento, che possono essere prestati anche da un soggetto non bancario sotto il profilo soggettivo (sul punto si veda in termini Cass. 20 maggio 2020 , n. 9204, relativa ad una controversia riguardante la responsabilità della banca per il pagamento di un assegno ad un soggetto diverso dal beneficiario ma che ha affermato un principio applicabile anche al caso di specie). Ebbene, la convenuta rifiutò di aderire alla Adr adducendo a giustificazione di tale sua decisione di aver correttamente operato ma la convizione della fondatezza dei propri assunti non può certo integrare il giustificato motivo di mancata partecipazione alla mediazione perché, se così non fosse , verrebbe vanificata la funzione deflattiva dell'istituto.