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Tribunale di Palermo, sentenza n. 4035 del 10.10.2022 - Est. Giardina


La procura notarile per la mediazione deve essere autentica quando si trasferiscono diritti reali o per atti che richiedono la forma scritta ex art.1350 cc

Massima: L’art. 5, c. 1 bis del d.lgs. 28/2010 prevede che il giudice, ove rilevi che non è stata esperita la mediazione nelle materie nelle quali la stessa è condizione di procedibilità, invita le parti a promuovere il procedimento di mediazione. Il successivo comma 2 - bis prevede che “quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinnanzi al mediatore si conclude senza l’accordo”. Nella fattispecie parte ricorrente ha proposto istanza di mediazione, al cui primo incontro la stessa non è intervenuta personalmente, essendo presente invece il procuratore, il quale tuttavia non era munito di procura speciale. Pertanto, il procedimento veniva chiuso con esito negativo. La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 8473 del 2019 ha chiarito che la parte che non possa presenziare personalmente in mediazione, può farsi sostituire dal proprio difensore o da altro soggetto, previa specifica procura notarile avente ad oggetto sia la partecipazione alla procedura di mediazione, sia il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. L’art. 8 del d.lgs.28/2010, infatti, non prescrive la partecipazione personale delle parti alla mediazione e, di conseguenza, non è escluso che queste ultime possano delegare un terzo soggetto o addirittura il proprio difensore a partecipare alla mediazione. Inoltre, la Cassazione con la sentenza suindicata ha spiegato che è sufficiente una procura speciale sostanziale, non necessariamente la procura speciale autenticata dal notaio ai fini della partecipazione alla mediazione. La procura, secondo la suindicata pronuncia, deve seguire la forma dell’atto che il procuratore va a concludere; ne deriva dunque che, in ossequio a tale principio, la procura dovrà essere conferita con autentica notarile nel caso in cui il procuratore debba compiere per conto della parte atti che abbiano ad oggetto il trasferimento di diritti reali o altri atti per i quali sia richiesta la forma ad substantiam ex art. 1350 c.c..