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Tribunale di Pisa, sentenza n. 1243 del 18.10.2022 - Est. Beconi


L'ente pubblico in mediazione: forma della procura conferita all'avvocato e soggetto competente a sottoscrivere l'accordo.

Massima: In mediazione la parte che non possa o non intenda partecipare personalmente all’incontro di mediazione può farsi sostituire da un altro soggetto, che può essere lo stesso avvocato difensore, a condizione che questi sia fornito di apposita procura speciale sostanziale con oggetto la partecipazione alla mediazione nonché il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali su cui si controverte (Cass. 8473/2019); il requisito formale di detta procura, ex art. 1392 cc, deve essere il medesimo di quello del contratto che il rappresentante deve concludere, quindi solo nel caso in cui le parti, all’esito positivo del procedimento di mediazione, concludano un contratto o compiano un atto con effetti modificativi, estintivi, costitutivi di diritti reali su beni immobili è necessario ai fini della trascrizione che la sottoscrizione dell’accordo sia autenticata dal notaio, negli altri casi il mediatore certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti. Quanto alla necessità del provvedimento autorizzativo del dirigente preposto alla tutela legale, nel procedimento di mediazione non si versa in attività giudiziale ma gestionale (cfr. art. 1 definizioni d.lgs 28/2010) ed è espressamente previsto dall’art. 16, comma 1 lett.f), d.lgs 165/2011 che il dirigente dell’ufficio dirigenziale competente sulla materia oggetto di controversia abbia la rappresentanza dell’amministrazione davanti all’organismo di mediazione e sottoscriva la proposta di conciliazione e si applica l’art. 34 dello Statuto comunale. Quanto alla necessità di una procura speciale sostanziale autenticata dal notaio o, in questo caso, dal segretario comunale ex art. 97 Tuel – ad avviso di questo giudice nel caso di specie la procura, non procura alle liti ma contratto di patrocinio dove la sottoscrizione del legale può valere non per autentica ma come accettazione, deve essere rilasciata per scritto (art. 17 r.d. 2440/1923) ma non è soggetta a ulteriori vincoli di forma, in particolare non richiede l’autentica della sottoscrizione, non più di altri atti firmati dal dirigente idonei a impegnare la volontà dell’ente; ma anche ammesso che ciò sia necessario, la conseguenza in ipotesi derivante da una procura che presenti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata ex artt. 24 e 111 Cost. della normativa in discorso, può essere solo quella di un rinvio dell’incontro di mediazione per permettere la regolarizzazione dell’atto o la comparizione personale della parte (i.e. il dirigente), trovando applicazione, semmai, gli artt. 1398 e 1399 cc; se questo è previsto ex art. 182 cpc nel processo per la procura alle liti a maggior ragione deve consentirsi in un procedimento deformalizzato con finalità conciliative quale quello di mediazione (“...ricerca di un accordo amichevole...”).