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Tribunale di Cosenza, sentenza n. 1959 del 16.11.2022 - Est. Palma


In mediazione è valida la procura non autenticata. Gli effetti della mancata autenticazione assumono rilievo solo in caso di contestazione della sottoscrizione

Massima: La forma dell’atto pubblico, ai fini della validità della procura, non è imposta da alcuna norma. Deve pertanto trovare applicazione il principio sancito dall’art. 1392 c.c., a mente del quale per la procura è richiesta la stessa forma del contratto da concludere. E pertanto, considerato che, in caso di esito positivo, la mediazione è destinata a concludersi con un verbale non avente la forma dell’atto pubblico ex art. 2699 c.c. (cfr. art. 10, comma 3, D.L.vo 28/10), deve escludersi che tale forma integri requisito di validità della procura. A sostegno della eccezione in esame l’opponente ha successivamente invocato i principi enunciati da Cass. 8473/19, pronuncia nella quale, affermata la delegabilità a terzi, mediante procura speciale sostanziale, della comparizione della parte nel procedimento di mediazione, si precisa che la procura medesima non può essere autenticata dal difensore (non rientrando il conferimento del potere di partecipare alla mediazione in sostituzione della parte tra i possibili contenuti della procura alle liti). Effettivamente, come sostenuto dall’opponente, da tale precisazione si ricava che, ad avviso della S.C., la procura debba essere necessariamente autenticata da un pubblico ufficiale. Da ciò non discende, però, la conseguenza auspicata dallo stesso opponente. A norma degli artt. 2702 e 2703 c.c. la scrittura privata autenticata non costituisce, sotto il profilo della validità del negozio, un tertium genus rispetto alla scrittura privata non autenticata e all'atto pubblico, atteso che l’autenticazione opera esclusivamente sul piano della prova e non della validità sostanziale dell'atto (cfr. Cass. 10375/00). Per tale ragione, trattasi di elemento destinato ad assumere rilievo nel solo caso in cui sorga contestazione circa la genuinità della scrittura (cfr. Cass. 1401/03). E allora, considerato che nella specie l’appartenenza alla parte della sottoscrizione apposta in calce alla procura non è in contestazione, muovendosi le obiezioni di parte opponente sul piano della forma dell’atto, e che, ancor prima, la legittimazione dell’avvocato non è stata revocata in dubbio nell’ambito della procedura di mediazione, conclusasi negativamente non già per un vizio di partecipazione della parte opposta, evidentemente non ravvisato dal mediatore, ma per la manifestata intenzione di questa di non procedere oltre, deve ritenersi la idoneità della procura medesima ai fini della partecipazione alla procedura di mediazione del soggetto con essa delegato (arg. ex Cass. 1401/03, cit., in motivazione, concernente ipotesi di nomina di arbitro da parte di soggetto a ciò delegato a mezzo scrittura privata autenticata da funzionario privo del relativo potere).