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Giudice di Pace di Milano, sentenza n.5453 del 14.09.2022 - Est. Dulcetta


L'avvocato non può rappresentare la parte in mediazione con la procura alle liti.

Massima: Dall'esame del verbale di mediazione del 26.10.2021 si evince che per la parte istante compariva l'avvocato il quale partecipava in forza di una procura alle liti rilasciata in data antecedente il deposito del decreto ingiuntivo. La procura allegata è inidonea allo scopo, difettando anche dei requisiti di forma richiesti per la sua validità. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediaizone in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non puà conferire tale potere con la procura conferita al difensore e e da questi autenticata, bencé possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi assistere dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore". Infine, si rileva che la mancata partecipazione alla procedura di mediazione da parte della istante, come nel caso di specie, comporta la sanzione della improcedibilità della domanda, diversamente dalla mancata partecipazione della parte invitata che comporta una sanzione meno grave, quale il versamento del contributo unificato o costituisce argomento di prova ex art.116 cpc. Rilevato che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di promuovere il procedimento di mediaizone incombe alla parte opposta, rilevato che non avendo la parte presenziato personalmente o a mezzo di un rappresentante sostanziale validamente nominato al primo incontro di mediazione del 26.10.2021, ritiene questo Giudice di dover dichiarare l'improcedibilità della domanda azionata con revoca del decreto ingiuntivo opposto (Cassa. Civ. Sezione Unite, n. 19596/2020).