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Tribunale di Novara, sentenza n. 434 del 15.07.2022 - Est. Bellini


La notifica della mediazione disposta dal giudice va effettuata alla parte personalmente se nella procura alle liti l'elezione di domicilio riguarda la sola fase giudiziale.

Massima: Va accolta l'eccezione di mancata notifica della mediazione effettauta al legale e non alla parte personalmente. Deve preliminarmente evidenziarsi che l' art. 8 D. Lgs. 28/2010, al comma 1 , che "La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all' altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante". Lo stesso D. Lgs. n. 28/2010 non contempla, in nessuna sua parte, la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito, essendo invece necessario che l' atto sia portato a conoscenza del diretto interessato. Quindi in base a tale disposto, "volto alla valorizzazione della possibilità delle parti di decidere del proprio conflitti", "è da ritenersi valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte anziché al difensore. Ora nel caso de quo la notifica della comunicazione di avvio della mediazione non era avvenuto in modo corretto e conforme al dettato normativo. Infatti dalla documentazione in atti si evince ( A) che l' invito a partecipare all' incontro di mediazione veniva notificato tramite PEC presso il domicilio eletto e pertanto presso l' avv. Z.XXX, difensore costituito in giudizio (verosimilmente all' indirizzo indicato nella domanda di mediazione come si evince dalla comparsa conclusionale depositata dall' opponente laddove costei sottolinea che tale era l' indirizzo dichiarato dallo stesso difensore nella propria comparsa di costituzione) e non alla parte personalmente ; (b) nella procura alle liti rilasciata l' opponente aveva eletto domicilio solo per la fase giudiziale nulla viene indicato con riferimento alla fase stragiudiziale ed espressamente per il procedimento di mediazione-. Quindi dalla irregolarità della convocazione consegue il mancato avveramento della condizione di procedibilità.