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Tribunale di Ivrea, sentenza n. 783 del 05.07.2022 - Est. Papalia


Il verbale di mediazione generico e privo di specificità in ordine agli impegni assunti non è un valido titolo per procedere esecutivamente

Massima: E' fondata e merita accoglimento l'ooposizione nella quale viene fatto valere un primario difetto di specificità dell' atto di precetto e ancor prima del verbale di mediazione che prevede, al punto 4, generici di lavori futuri di manutenzione attinenti all' immobile di che trattasi. Il diritto di procedere all' esecuzione forzata in danno del debitore sussiste solo in quanto la volontà dispositiva contenuta nel provvedimento azionato possieda i requisiti minimali della concretezza, determinatezza ed univocità riferiti alla prestazione oggetto della pronuncia stessa e non richieda al giudice dell' esecuzione alcuna ulteriore valutazione soggettiva della parte esecutante. La giurisprudenza ha già affermato come la sentenza che emetta una condanna generica non costituisce valido esecutivo (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14154 del 23/05/2019; Cass. Sez. L, S.XXXXXX n. 14374 del 14/07/2016; Cass. Sez. L, S.XXXXXX n. 16259 del 29/10/2003) e per eccellenza non è tale la condanna generica di cui al primo comma dell' art. 278 c.p.c..In tali casi, infatti, mancano i criteri di determinatezza e univocità che consentano un' esecuzione coattiva del diritto fatto valere, imponendosi al giudice dell' esecuzione accertamenti che sono propri del giudizio di cognizione. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo al punto 4 del verbale di mediazione azionato nella presente sede in quanto l' obbligazione assunta dalla parte riguarda generici e non meglio specificati futuri lavori di manutenzione straordinaria, che necessitano l' intervento del Giudice della cognizione per le valutazioni in ordine alla loro necessità, riconducibilità all' ambito della straordinaria, anziché ordinaria manutenzione, nonché concreta individuazione degli stessi. Ne consegue che in ordine a tali lavori vi è totale carenza di titolo esecutivo in capo alla parte convenuta.