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Tribunale di Perugia, ordinanza 11.06.2020 - Est. Giardino


Mediazione demandata: le parti possono trovare una migliore soddisfazione con l'aiuto di un facilitatore dotato di competenze specifiche per la gestione del conflitto sotto tutti i profili

Massima: Il giudice, vista la natura peculiare del rapporto tra le parti e le varie problematiche oggetto della controversia tutte connesse fra loro ed inerenti il conflittuale rapporto societario che ben si prestano ad un esame che tenga conto non solo delle posizioni, ma anche degli interessi delle parti in modo da evitare un ulteriore deterioramento del rapporto fra le stesse, considerato che i reali interessi ed i concreti bisogni delle parti possono trovare una migliore e puntuale soddisfazione con l'aiuto di un facilitatore della risoluzione della lite, dotato delle più specifiche competenze per la gestione del conflitto sotto tutti i profili ed in grado di ripristinare un'efficace comunicazione sia intorno alle questioni giuridiche sottoposte all'odierno giudicante, sia intorno ai ben più ampi interessi sottesi al conflitto; e che una sentenza sul diritto controverso non potrebbe comunque escludere la probabilità di ulteriori futuri contrasti e che non risulta agli atti l'esperimento di alcun serio tentativo di conciliare le parti in via stragiudiziale, invita le parti a percorrere un tentativo di mediazione nel quale dovranno essere presenti personalmente e assistite da un avvocato. In mediazione le parti avranno la facoltà di esprimersi sulla possibilità di procedere alla mediazione e non sulla effettiva volontà di procedervi, diversamente rimettendosi la mediazione al loro mero arbitrio e compromettendosi irrimediabilmente le finalità esplicitamente deflattive previste dalla legge. Il giudice ricorda inoltre che  la mancata partecipazione senza giustificato motivo è sanzionata con la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e il comportamento delle parti in relazione all'avveramento della condizione di procedibilità potrà essere valutato per l'applicazione dell'articolo 92 c.p.c. in caso di trasgressione dei doveri di cui all'articolo 88 c.p.c., nonché per l'applicazione dell'articolo 96 c.p.c.. In caso di rifiuto della proposta del mediatore interamente o parzialmente corrispondente al provvedimento che definisce il processo, il giudice potrà applicare l'articolo 13 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e le conseguenze ivi previsti in punto di spese. In caso di mancato accordo poi le parti dovranno comunicare al giudice una nota con indicazione a) all'eventuale mancata fattiva partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo; b) gli eventuali motivi di natura pregiudiziale o preliminare che abbiano impedito l'effettivo avvio del procedimento di mediazione; c) con riferimento al regolamento delle spese processuali, i motivi del rifiuto della proposta di conciliazione formulata dal mediatore ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.