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Corte di Appello di Napoli, sentenza n.2547 del 07.06.2022 - Est. Marinaro


L'organismo deve attivarsi tempestivamente per convocare la parte. Nella mediazione demandata si ritiene sufficiente, ai fini della effettiva conoscibilità, la notifica della convocazione presso l'avvocato costituito nel processo.

Massima: Non può ragionevolmente gravarsi l’istante della fase di invito della parte chiamata in mediazione qualora l’organismo avesse errato nell’indirizzamento della relativa comunicazione rispetto ai dati forniti con l’istanza di mediazione. Invero, la procedura di mediazione è amministrata dall’organismo che è responsabile della gestione di tutte le attività connesse alla regolarità della stessa e la cui verifica viene poi effettuata dal mediatore all’inizio del primo incontro redigendo il relativo verbale ove viene dato atto dei profili rilevanti anche ai fini della verifica in sede giudiziale. In tal senso, all'atto della presentazione della domanda di mediazione, «il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante» (art. 8, comma 1, D.lgs. 28/2010). È indubbio quindi che sia l’organismo ad essere obbligato ad attivarsi tempestivamente per la convocazione dell’incontro tra le parti restando soltanto in facoltà dell’istante di attivarsi per la trasmissione della medesima comunicazione (che non esclude e non sostituisce in alcun modo l’obbligo gravante ex lege sull’organismo) per gli effetti previsti dall’art. 5, comma 6, D.lgs. 28/2010 (interruzione dei termini di prescrizione e impedimento dei termini di decadenza). Ciò significa che una volta verificato il verbale dell’incontro di mediazione nel quale il mediatore ha dato atto della regolare comunicazione dell’invito alla parte da convocare all’incontro, la procedura deve ritenersi esperita una volta che all’incontro si accerti la sua mancata partecipazione. Nel caso di specie, inoltre l’appellato lamenta la irritualità e la nullità dell’invito in quanto lo stesso è stato inviato alla p.e.c. del procuratore costituito nel processo e non alla parte personalmente, non avendo peraltro eletto domicilio per la mediazione presso il medesimo. In punto di diritto occorre rilevare che la norma sopra citata prevede la comunicazione “all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione” (art. 8, comma 1, D.lgs. 28/2010) con il chiaro intento di consentire che la stessa sia tempestivamente informata per poter partecipare all’incontro di mediazione. Tale norma deve ritenersi funzionale all’attuazione del principio della necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore (Cass. civ., Sez. III, Sent., 27/03/2019, n. 8473) e per questo motivo la comunicazione (soprattutto se la mediazione precede il processo) deve essere indirizzata alla parte personalmente. La norma, tuttavia, non prevede una disciplina ad hoc per la mediazione demandata dal giudice e, comunque, per quelle procedure di mediazione avviate quando il processo è già pendente risultando così nominato un avvocato che rappresenta la parte e presso il quale ha questa ha eletto domicilio. Considerato quindi che la funzione è quella di informare la parte personalmente perché possa partecipare all’incontro di mediazione (assistita dall’avvocato) è sicuramente sempre preferibile che anche quando il processo sia già pendente la comunicazione venga effettuata direttamente alla parte personalmente. Ma ciò, ad avviso del Collegio, non può escludere che la comunicazione sia inviata (anche) o esclusivamente al suo procuratore costituito presso il quale la parte ha eletto domicilio. D’altronde, se è vero che la mediazione demandata dal giudice apre una “parentesi non giurisdizionale all'interno del processo” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 14/12/2021, n. 40035) ciò non impedisce che attraverso la comunicazione al procuratore costituito nel processo si possa raggiungere la medesima finalità indicata dal legislatore di informare la parte perché possa partecipare personalmente all’incontro di mediazione. Appare quindi ragionevole ritenere che la comunicazione dell’invito presso il procuratore costituito nel processo durante il quale viene disposta la mediazione sia sufficiente alla effettiva conoscibilità della stessa per la parte rappresentata da valutare (che poi potrà anche valutare se farsi assistere in mediazione da un diverso avvocato – esperto in negoziazione – rispetto a quello che la rappresenta in sede conteziosa). In ordine poi all'eccezione di mancata ricezione dell'invito per l'incontro di mediazione, se è pur vero che il mediatore ha dichiarato la regolare trasmissione dell’invito anche per l’incontro, tale dichiarazione non appare sufficiente (in difetto di allegazione della convocazione stessa al verbale di mediazione) a consentire di ritenere ingiustificata la mancata partecipazione della parte invitata. Invero, il verbale dell’incontro di mediazione redatto dal mediatore costituisce una scrittura privata e come tale fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. L’allegazione al verbale di mediazione della prova della regolare convocazione per il primo incontro della parte rimasta assente (ovvero la produzione in giudizio di tale prova acquisita presso l’organismo a cura della parte appellante) avrebbe consentito di verificare quanto dichiarato dal mediatore e di delibare circa la condotta della parte invitata per l’applicazione delle sanzioni previste dalla norma sopra richiamata. Pertanto, l’eccezione proposta dall’appellato non consente di valutare la condotta tenuta in mediazione dallo stesso quale parte invitata in mediazione anche se – come si è già visto – detta eccezione non inficia la mediazione ed il suo corretto esperimento almeno con riguardo alla condizione di procedibilità il cui avveramento non può essere messo in discussione anche qualora l’organismo avesse errato nella trasmissione dell’invito.