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Corte di Appello di Napoli, ordinanza 07.06.2022 - Est. Marinaro


Mediazione demandata in appello con precise indicazioni alle parti per esperire una concreta e proficua mediazione

Massima: Il Giudice se ritiene opportuno, dispone l’esperimento del procedimento di mediazione in modo da offrire alle parti la possibilità di usufruire di uno spazio di dialogo al fine di ricercare, con l’assistenza di un mediatore qualificato, in un’ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione, un equo, adeguato e sollecito contemperamento dei loro contrapposti interessi. L’eventuale soluzione conciliativa potrà risultare vantaggiosa per tutte le parti anche dal punto di vista economico e fiscale, alla luce della disciplina di favore dettata dagli artt. 17 e 20 D.Lgs. n. 28/2010. Qualora l’esperimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda (anche per disposizione del giudice, come nel caso di specie), nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso spetta al predetto organismo, dovendo le parti farsi carico delle sole spese di avvio del procedimento di mediazione (art. 17, co. 5-bis e co. 5-ter, D.Lgs. n. 28/2010). Per poter ritenere avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la mediazione dovrà necessariamente svolgersi con la presenza personale di tutte le parti del processo, munite ciascuna dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. In caso di mero transeunte e giustificato impedimento a presenziare della persona fisica dovrebbe invece comportare piuttosto un rinvio del primo incontro. La presenza della parte non potrà limitarsi a una comparizione meramente formale alla sessione introduttiva finalizzata alla informazione ad opera del mediatore, giacché la mancata (o irrituale) partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione disposto dal giudice, oltre ad incidere, secondo la più diffusa interpretazione giurisprudenziale, sulla procedibilità della domanda proposta con l’atto di appello, costituisce comportamento valutabile nel merito della causa (art. 116, comma 2, c.p.c.) e sanzionabile con la condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. n. 28/2010). Pertanto, le parti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.lgs. n. 28/2010, possono esprimersi sulla “possibilità” - vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’effettivo esperimento della medesima - e non sulla volontà di procedere; in tale ultimo caso si tratterebbe invece di tentativo facoltativo rimesso al mero arbitrio delle parti medesime con evidente, conseguente e sostanziale interpretatio abrogans della norma. In considerazione della specifica materia oggetto della lite, le parti potranno fare espressa richiesta all’organismo affinché venga incaricato un mediatore competente nella materia, ferma restando anche la possibilità della nomina di un mediatore ausiliario nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche. L’eventuale attività tecnica svolta nel corso del procedimento di mediazione in caso di mancato accordo potrà essere utilizzata nel presente giudizio con l’accordo preventivo o successivo delle parti. In caso di mancato accordo, poi, resta comunque in facoltà del mediatore formulare una proposta conciliativa; tale proposta sarà da lui in ogni caso formulata qualora le parti avanzino una concorde richiesta in tal senso e resterà valutabile in sede di regolazione delle spese processuali ove le stesse non vi aderiscano (artt. 11 e 13, D.Lgs. n. 28/2010). In caso di mancato accordo, esse potranno, invece, fissare nel verbale di udienza o nella nota di cui al dispositivo la loro eventuale proposta conciliativa, al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della loro condotta processuale agli effetti degli artt. 91, comma 1, e 96, comma 3, c.p.c.. Il comportamento delle parti, in relazione all’avveramento della condizione di procedibilità, potrà essere comunque valutato per l’applicazione dell’art. 92 c.p.c. in caso di trasgressione dei doveri di cui all’art. 88 c.p.c., nonché per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c.; ss) in ogni caso, le parti con i loro avvocati e consulenti sono richiamate al rigoroso rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dagli artt. 9 e 10 D.Lgs. n. 28/2010. Infine il Giudice invita i difensori delle parti ad informare per iscritto i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010, e specificamente della necessità di partecipare di persona ed effettivamente al procedimento di mediazione, oltre che delle conseguenze previste dalla legge ed onera le parti di informare la Corte dell'esito del procedimento di mediazione, mediante apposita nota da depositare unitamente alla copia completa del verbale di mediazione almeno 10 giorni prima della prossima udienza, tenendo presente quanto stabilito dagli artt. 8, comma 4-bis, e 13, D.Lgs. n. 28/2010 nel rispetto degli obblighi di cui agli artt. 9 e 10 D.lgs. n. 28/2010. In tale nota le parti medesime potranno, altresì, fissare la loro eventuale proposta conciliativa, al solo fine di consentire la valutazione della loro condotta processuale ai sensi degli artt. 91, comma 1, e 96, comma 3, c.p.c.. Copia della presente ordinanza dovrà essere trasmessa dalla parte attivante al mediatore e viene autorizzata la parte più diligente ad invitare in mediazione il c.t.u.;