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Tribunale di Genova, sentenza 14.01.2022 - Est. Ziccardi


Mediazione e condominio: al fine di interrompere la decadenza, l'onere di comunicare l'istanza di mediazione incombe sulla parte che la deposita.

Massima: La giurisprudenza di merito ha riconosciuto alla domanda di mediazione effetti interruttivi, e non meramente sospensivi, del termine decadenziale, con la conseguenza che, in caso di fallimento del tentativo, il termine per la proposizione della domanda giudiziale ex art. 1137 c.c. riprende a decorrere ex novo, con decorrenza dal giorno del deposito del verbale negativo presso la segreteria dell' organismo di mediazione. Tuttavia l' art. 5 , 6 comma, del d.lgs. 28/2010 prevede, in proposito, che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell' organismo. Quindi l' onere della comunicazione (al fine anzidetto) della presentazione della domanda di mediazione incombe sulla parte che l' ha presentata, e non già sull' adito organismo di mediazione, come si evince in modo univoco dalla stessa formulazione della norma.