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Tribunale di Torino, sentenza 10.06.2022 - Est. Di Capua


La domanda di mediazione presentata presso un organismo incompetente è nulla e provoca la improcedibilità della domanda giudiziale.

Massima: Ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 28/2018, la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto. Tale competenza territoriale, infatti, è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro Organismo. Pertanto, se la domanda viene presentata presso un organismo incompetente ne consegue l’improcedibilità delle domande proposte dalla parte attrice.