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Tribunale di Torino, sentenza 18.03.2022 - Est. Di Capua


La mancata comparizione in mediazione costituisce elemento integrativo per l'accertamento e la prova di fatti a carico della parte assente

Massima: In mediazione la presenza delle parti al primo incontro è obbligatoria. Tale partecipazione non comporta che si tratti di attività non delegabile, come già espresso da una giurisprudenza minoritaria, per cui si deve ammettere la possibilità di delegare ad un terzo soggetto il potere sostanziale di partecipare al procedimento (e quindi di conciliare la lite), esito interpretativo peraltro del tutto conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di mandato (art. 1392 c.c.), pacificamente ritenuti applicabili anche alla transazione (Cass. civ. Sez. III 27 gennaio 2012 n. 1181) e che appaiono del tutto conformi e funzionali anche allo spirito del D.Lgs 28/2010. La partecipazione pertanto può essere oggetto di delega e tale delega, mancando una previsione espressa, può essere effettuata anche a favore del proprio difensore ma, in tal caso, affinché la delega sia valida, la parte deve conferire tale potere al difensore “mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto” e non integrano i requisiti richiesti dalla Cassazione né la procura alle liti, ancorché in forma di procura notarile (come nel caso che ha dato origine alla pronuncia in questione) né la procura autenticata dal difensore poiché “il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore”. Nel caso di specie, i predetti Avvocati, intervenuti all’incontro con il mediatore in sostituzione, in forza di delega orale, non erano dunque muniti di alcuna idonea procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (così come, del resto, neppure gli stessi Avvocati), dovendosi ribadire che non integrano i requisiti richiesti dalla citata pronuncia della Cassazione né la procura alle liti, ancorché in forma di procura notarile, né la procura autenticata dal difensore. Ciò chiarito, l’art. 8, comma 4 bis, parte prima, D.Lgs. n. 28/2010 prevede che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione “il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.” Dunque, il Giudice può innanzitutto desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., ciò che invece non può fare dalla contumacia giurisdizionale. In giurisprudenza è stato sottolineato che equivarrebbe a tradire l’intento del legislatore svalutare la portata di tale norma considerandola una mera e quasi irrilevante appendice nel corredo dei mezzi probatori istituiti dall’ ordinamento giuridico (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XIII 29 maggio 2017, in Redazione Giuffrè 2017). In ogni caso, si ritiene che la mancata comparizione della parte regolarmente convocata, come nel caso in esame, davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante, per l’accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XIII 29 maggio 2017) ma, comunque, concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XIII 28 novembre 2016). Nel caso di specie, dalla mancata partecipazione delle parti convenute all’incontro con il mediatore senza giustificato motivo, devono dunque trarsi ulteriori argomenti di prova a sostegno della fondatezza delle predette domande proposte dalla parte attrice e dell’infondatezza delle domande ed eccezioni proposte dalle parti convenute.