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Tribunale di Bologna, sentenza n. 142 del 18.12.2021 - Est Iovino


L'amministratore di condominio non può presentare istanza di mediazione né partecipare al primo incontro senza autorizzazione assembleare

Massima: In occasione di del primo incontro di mediazione il mediatore ha rilevato e verbalizzato che "la parte istante ha presentato l' istanza di mediazione senza avere previamente convocato le assemblee di condominio per essere autorizzato ad avviare il giudizio. Quindi, la domanda di mediazione è stata presentata senza la relativa autorizzazione da parte delle assemblee condominiali ed il primo incontro di mediazione è stato celebrato e l' amministratore  vi ha partecipato senza avere la necessaria autorizzazione, ragione per la quale è stato fissato un successivo incontro. Neppure successivamente l'autorizzazione è stata concessa dall'assemblea e tuttavia deve ritenersi necessaria anche nella fattispecie de qua in ragione della previsione dell' art. 71 quater, comma 3, disp. att. c.c. secondo il quale al procedimento è legittimato a partecipare l' amministratore, previa delibera da assumere con la maggioranza di cui all' art. 1136 c.c. comma 2