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Tribunale di Roma, sentenza 23.11.2021


La partecipazione dell'avvocato in mediazione nella veste di parte e di difensore.

Massima: Come ribadito di recente da Cass. n. 8473 del 2019, se da un lato la presenza della parte istante al primo incontro è obbligatoria, ciò non significa che tale attività non sia delegabile ove, la possibilità di delegare ad un terzo soggetto il potere sostanziale di partecipare al procedimento (e quindi di conciliare la lite), è del tutto conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di mandato (art. 1392 c.c.), pacificamente ritenuti applicabili anche alla transazione (Cass. n. 1181/2012) e funzionali anche allo spirito del D.Lgs 28/2010. E tale delega ben può essere conferita al proprio difensore già munito di mandato difensivo essendo solo indispensabile per lo svolgimento regolare della mediazione che al primo incontro innanzi al mediatore siano presenti le parti personalmente. Nella specie, come evincibile dal verbale di mediazione e dalla documentazione ivi allegata, parte istante ha conferito procura sostanziale mediante atto notarile al proprio avvocato (omissis) - già munito di mandato difensivo nel presente giudizio - per presenziare in mediazione, il quale, dunque, ha partecipato al primo incontro nella duplice veste di parte e difensore. Nulla, difatti, impedisce al difensore si assumere contemporaneamente la qualifica di procuratore sostanziale e processuale (seppure, quest'ultima, limitata all'assistenza legale) né può utilmente affermarsi che il conferimento dell'una determini il venir meno dell'altra. Inoltre, nella stessa procura speciale notarile il omissis ha munito espressamente il omissis non solo dei poteri sostanziali di conciliazione ma anche di quelli di “assistenza” nel relativo procedimento di mediazione. Tale ultima circostanza risulta anche dallo stesso verbale di conciliazione dove il omissis viene indicato espressamente anche nella veste di avvocato che “assiste” la parte istante.