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Corte di Appello di Bari, sentenza 06.10.2021 - Est. Papa


Natura del termine di avvio della mediazione in assenza di una indicazione da parte del giudice

Massima: Qualora il provvedimento del giudice nulla dica circa il termine entro cui la domanda di mediazione demandata va depositata, le parti comunque devono provvedervi entro 15 giorni poiché l'ordinanza del giudice deve intendersi integrata nel suo contenuto dall'art. 5 comma 2 D.Lgs. 28/2010, che stabilisce un termine di 15 giorni per il deposito della mediazione. La Corte condivide poi la tesi secondo cui pur in mancanza di una sua esplicita qualificazione, il termine di cui all'art. 5 comma 2 D.Lgs. 28/2010 ha natura perentoria. Questa natura, peraltro, è coerente con la stessa necessità di assicurare il rispetto del principio di ragionevole durata immanente al processo.