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Corte di Appello di Roma, sentenza 18.08.2021 - Est. Russo


L'accertamento negoziale dell'usucapione in mediazione ha effetto tra le sole parti.

Massima: Così come ritenuto in giurisprudenza, il distinto accertamento negoziale dell'usucapione, mediante una procedura controlla dal giudice, con efficacia di giudicato, è la sola via che può essere percorsa dalle parti che vogliono far emergere (mediatore la prescritta pubblicità-notizia) la situazione nata dall'usucapione e renderla opponibile ai terzi tra usucapente e usucapito; mentre l'accordo di mediazione può spiegare effetti soltanto tra usucapente e usucapito, la sentenza erga omnes. Il controllo in ordine alle ricorrenza dei presupposti di legge per il perfezionalemento dell'usucapione, nel contraddittorio fra le parti, può essere demandato solo all'Autorità giudiziaria, non potendosi attribuire a un accordo intercorso tra privati, avente natura negoziale, la medesima valenza di una sentenza emessa con efficacia di cosa giudicata all'esito di un procedimento volto a riconoscere a un soggetto un diritto, che possa valere non solo nei riguardi del contraddittore individuato dall'attore, ma nei riguardi di chiunque possa vantare pretese sul bene che ne forma oggetto secondo quanto apprezzato dal giudice.