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Corte di Cassazione, Sez.V Civile, ordinanza n. 30956 del 29.10.2021 - Rel. Russo


Come si calcola l'imposta di registro nella divisione ereditaria?

Massima: In tema di imposta di registro la divisione è considerata atto avente natura dichiarativa sottoposto all'aliquota dell'1 % (art. 3 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR) se le porzioni concretamente assegnate ai condividenti, quote di fatto, corrispondono alle quote di diritto, cioè a quelle quote che spettano ai partecipanti, sui beni della massa, in ragione dei diritti che essi vantano. Le quote rappresentano infatti la partecipazione ad una ricchezza che entra a fare parte del patrimonio del coerede all'atto della accettazione, sicché la successiva divisione secondo le quote non apporta ulteriore incremento patrimoniale al condividente. Solo in caso contrario si applica l'art. 34, comma 1, del DPR 131/1986 il quale stabilisce che la divisione con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente e quindi troveranno applicazione le aliquote proprie degli atti traslativi.