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Tribunale di Roma, ordinanza 25.10.2021 - Moriconi


La P.A. deve partecipare in mediazione e non è giustificato il rifiuto fondato sul timore del danno erariale.

Massima: L’utilità e la convenienza per tutte le parti del percorso conciliativo disposto sono evidenti perché 1) le parti si riappropriano, sia pure all’interno di una serie di emergenze istruttorie dalle quali non si può prescindere, della titolarità di decidere al meglio dei propri interessi, evitando l’alea, sempre presente, tanto più in un sistema quale quello giudiziario italiano ad alta intensità di mutamenti normativi e giurisprudenziali, al proseguimento (anche in verticale) del giudizio; 2) pongono fine, definitivamente, al conflitto, con la certezza degli esiti raggiunti con l’accordo, 3) azzerano, comparativamente all’infinito percorso giudiziale, i tempi di attesa di tale definizione. Va ricordato che la P.A. deve partecipare alla procedura di mediazione e che non è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione neppure ove tale condotta muova dal timore di incorrere in danno erariale a seguito della conciliazione. Va ricordato, in proposito, che l’art.1 comma quarto del disegno di legge delega approvato dal Senato della Repubblica il 21.9.2021 ha conferito espressamente al Governo di: «prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n.165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti».