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Tribunale di Pavia, sentenza 13.09.2021 - Est. Rocchetti


La procura conferita all'avvocato che rappresenta la parte in mediazione richiede l'autentica notarile.

Massima: La parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell' avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista. La procura prodotta da parte opposta per lo specifico procedimento di mediazione, ha abilitato il difensore a rappresentare la società conferendogli ogni più ampia facoltà e potere ed autorizzandolo espressamente ad avviare o aderire alla procedura, a conciliare la suddetta controversia, a sottoscrivere l' accordo conciliativo, nonché a farsi sostituire delegando i propri poteri a terzi, dando sin d' ora per rato e valido il suo operato, ma non è stata rilasciata nella forma notarile richiesta, in quanto autenticata dal medesimo difensore, privo del relativo potere. Di tal che, l' invalidità della procura si riverbera anche sulla facoltà di subdelega di cui il legale si è avvalso con la sostituzione a sé di altro legale  al primo incontro dinanzi al mediatore, ripetendo la subdelega il medesimo vizio (considerata la rilevanza dell'argomento, si informano i lettori che esiste altro orientamento che ritiene non necessaria l'autentica notarile e ammette la possibilità per la parte di farsi rappresentare dal proprio avvocato mediante una procura ad hoc diversa da quella alle liti, salvo il caso in cui la questione portata in mediazione concerne trasferimenti immobiliari - nota del curatore della Banca Dati)