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Tribunale di Cremona, sentenza 01.07.2021 - Est. Lucini Paioni


Valida la convocazione in mediazione spedita alla parte anziché al difensore.

Massima: Si ritiene valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte anziché al difensore. Il D.lgs. 28/2010, infatti, non prevede in alcuna sua parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo necessario che l' atto sia portato a conoscenza della parte.