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Tribunale di Monza, sentenza 26.07.2021 - Est. Albanese


La mediazione in corso di causa deve concludersi entro il termine di 3 mesi, salvo proroga concessa dal giudice.

Massima: Lo sforamento del termine di tre mesi previsto dall' art. 6, comma 1 , d. lgs. n. 28/2010,  per la conclusione del procedimento di mediazione obbligatoria provoca la improcedibilità della domanda  giudiziale. E, a ben vedere, a nulla rileva disquisire in ordine alla natura perentoria e/o semplicemente ordinatoria anche di tale ultimo termine, come pure effettuato dall' attore in comparsa conclusionale, in quanto la sola differenza tra gli uni e gli altri è l' applicabilità o meno dell' istituto della proroga nel senso che, se i termini perentori non possono essere prorogati dal magistrato neppure qualora vi sia un accordo delle parti in tal senso, quelli ordinatori sono, di contro, suscettibili di proroga ma, a ben vedere, solo prima della loro formale scadenza sicché, una volta scaduti, non potranno mai essere prorogati e/o reiterati. E, nel caso di specie, mai nessuna richiesta di proroga è stata avanzata dalle parti (...) e, tanto meno, non potendovisi ritenere valido il mero comportamento consistito nella "generica richiesta di concessione di ulteriori rinvii per approfondire le trattative avviate " per una soluzione bonaria della controversia".