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Tribunale di Bologna, sentenza 13.09.2021 - Est. Fregnani


Le spese della mediazione, anche se volontaria, sono a carico della parte assente senza giustificato motivo.

Massima: Il preventivo esperimento del procedimento di mediazione, seppure non obbligatorio, è finalizzato ad evitare il ricorso al Giudice ordinario per la definizione di una controversia contrattale, a contenuto meramente economico e di non elevato valore, che ben avrebbe potuto e dovuto trovare soluzione al di fuori del processo. Le spese sostenute dall' odierna attrice per l' attivazione del procedimento di mediazione vanno, quindi, rimborsate dalla parte risultata soccombente che, senza giustificato motivo, ha rifiutato di adire a tale strumento di definizione alternativa della controversia, negli stessi termini in cui vanno rimborsate le spese processuali.