Registrati gratuitamente

Per leggere il provvedimento integrale e scaricare il PDF è necessario essere registrati.
Clicca qui per registrarti
o Clicca qui per fare il login


Tribunale di Venezia, sentenza 15.06.2021 - Est. Paolini


Impugnazione di delibera condominiale: per interrompere la decadenza quali informazioni occorre comunicare alle controparti?

Massima: Il comma 6 dell' art. 5 D. L. vo cit. prevede che "la comunicazione alle altre parti"della domanda di mediazione "impedisce la decadenza per una sola volta". L' art. 8 del medesimo testo legislativo stabilisce che la domanda di mediazione, unitamente al provvedimento con cui il responsabile dell' organismo di mediazione ha designato il mediatore e fissato il primo incontro, deve essere comunicata "all' altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante". Da "tale momento", pertanto, per espresso dettato normativo, la decadenza è impedita' e, pertanto, la comunicazione deve intervenire nel termine di trenta giorni ex art. 1137 cod. civ. La suddetta interpretazione letterale della norma, secondo cui Non è dal momento di presentazione della domanda di mediazione, ma soltanto da quello della relativa comunicazione all' altra o alle altre parti, che si verifica l' effetto, collegato dalla legge alla proposizione della relativa procedura deflattiva, di impedire la decadenza eventualmente prevista per la proposizione dell' azione giudiziale, risulta, peraltro, aver ricevuto conforto da numerose pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito, anche di questo Tribunale (ex multis, Tribunale Asti, 25/05/2020, n.283, Cass. n. 2273/2019; Trib. Savona, 273/2017; App. Milano n. 253/2020, Tribunale Torre Annunziata sez. I, 03/07/2019, n.1703)