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Tribunale di Busto Arsizio, sentenza 23.04.2021 - Est. Farina


Impugnazione di delibera condominiale: per interrompere la decadenza è sufficiente che l'istante comunichi alle altre parti di aver depositato la mediazione

Massima: Ai fini della interruzione della decadenza del termine per ricorrere avverso la delibera assembleare, è valida la comunicazione fatta dalla parte istante alle altre parti avente ad oggetto l'informazione circa l'avvenuto depositato dell'istanza di mediazione. In tal senso va interpretato il significato della "comunicazione" cui allude l' art. 5 comma 6 del D.Lgs. 28/2010. Essa pertanto non coincide con la comunicazione di cui all' art. 8 comma 1 del medesimo decreto, che può esser trasmessa direttamente dall' Organismo di mediazione oppure anche " a cura della parte istante", e che ha ad oggetto la domanda di mediazione e la data del primo incontro. Tale soluzione interpretativa, recentemente accolta nella giurisprudenza di merito (Corte appello Milano sez. III, 27/01/2020, n.253) si impone alla luce di un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, la lettera dell' art. 5 comma 6, nel sintagma "alle altre parti", induce a ritenere che la comunicazione idonea a produrre l' effetto interruttivo debba provenire dalla parte istante, la quale risulta pertanto gravata dell' onere di provvedervi. In secondo luogo, alla luce della ratio della disposizione e del diritto costituzionalmente tutelato di cui all' art. 24 Cost., non potrebbe ammettersi che l' effetto interruttivo della decadenza sia rimesso -almeno in parte - all' autonoma iniziativa di un soggetto terzo (ovvero l' Organismo di mediazione) rispetto al titolare del diritto azionato. La comunicazione di cui all' art. 8 (data primo incontro e designazione mediatore, ndr) è infatti successiva alla fissazione della data del primo incontro da parte dell' Organismo.