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Corte Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza 24.06.2021, n. 18185. - Est. Scarpa.


L'amministratore deve consegnare i documenti a richiesta del singolo condominio anche dopo la cessazione dell'incarico.

Massima: Trovando applicazione nel contratto che intercorre tra l'amministratore e i condomini le norme sugli obblighi e sulle attribuzioni del primo di cui agli artt. 1129 e 1130 c.c., e, per quanto non disciplinato, le disposizioni in tema di mandato (art. 1129, penultimo comma c.c.), alla scadenza l'amministratore è comunque tenuto a consegnare la documentazione in suo possesso ed a rendere il conto anche su richiesta del singolo condomino, stante la già avvenuta estinzione del mandato collettivo e potendosi presumere che tale richiesta interessi egualmente tutti i vari condomini, in quanto affare ad essi comune.