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Tribunale di Napoli Nord, ordinanza 02.03.2018 - Est. Rosetti


La condizione di procedibilità è superata se vi è coincidenza tra parti del giudizio e della mediazione e se coincide l’oggetto proposto in mediazione con quello del giudizio

Massima: Ai fini del superamento della condizione di procedibilità del tentativo di mediazione obbligatoria si deve registrare una coincidenza soggettiva tra le parti del giudizio e quelle del procedimento di mediazione, nonché la coincidenza oggettiva tra l’oggetto proposto in sede di mediazione e quello proposto con la domanda giudiziale. In ordine poi alla mancata partecipazione in mediazione, il giudice osserva che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Nel caso in cui la parte non fornisca alcuna motivazione della sua mancata comparizione davanti al mediatore si dovrà affermare l'assenza di un giustificato motivo salvo che fosse di palmare ed eclatante evidenza la infondatezza o in fatto o in diritto o per entrambi i profili della domanda. In ogni altro caso - vale a dire in ogni situazione di res dubia - la volontaria mancanza di indicazioni motivazionali per la non adesione e comparizione nel procedimento di mediazione (ai sensi dell'art.5 1 bis ovvero co.II° del decr.lgsl.28/10), come pure l'esposizione di motivazione di stile, senza che dagli atti del giudizio appaia la incontrovertibile macroscopica evidenza, per motivi di fatto o di diritto, o di entrambi, della inutilità o della impossibilità di riuscita della mediazione, equivale ad assenza di un giustificato motivo e costituisce condotta grave perché idonea a determinare la introduzione di una procedura giudiziale (evitabile). Il mediatore poi, dovrebbe adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando il difensore della parte assente a sensibilizzare la parte alla comparizione e verbalizzando le iniziative  adottate per sollecitare la comparizione delle parti personalmente agli incontri, e le ragioni addotte a giustificazione della mancata comparizione (allegando eventuale documentazione pertinente sul punto e prova della rituale convocazione delle parti eventualmente non comparse) per consentire al giudice un’adeguata valutazione in vista delle determinazioni da assumere in caso di assenza ingiustificata delle parti al procedimento di mediazione.