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Tribunale di Verona, sentenza 26.04.2021 - Est. Vaccari


Il contenuto della domanda di mediazione può divergere dalla domanda giudiziale a determinate condizioni.

Massima: Non è invalida la procedura di mediazione quando la domanda di mediazione contiene voci di danno (minoritarie) in parte diverse rispetto a quelle riportate nella domanda giudiziale. L'oggetto e le ragioni della pretesa indicate nella domanda di mediazione richieste dall' art. 4 del d.lgs. 28/2010, vanno riferite al nucleo più significativo o rilevante della controversia e non alle domande accessorie che emergessero con il compiuto dispiegarsi dell' attività difensiva della parte che promuove il giudizio. Nel caso di specie, l' attore, nel promuovere il giudizio, si era limitato ad ampliare il quantum della propria domanda risarcitoria, che aveva individuato nella istanza di mediazione, senza modificare la sua causa petendi e nemmeno il nucleo dei fatti storici posti a fondamento di essa.