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Tribunale di Piacenza, sentenza 27.07.2020 - Est. Mazza


Mancato svolgimento della mediazione demandata dal giudice e termine per rilevare la improcedibilità

Massima: La mediazione, una volta che sia stata disposta dal giudice diventa condizione di procedibilità della domanda - ex comma 2, art.5, D.L. 28/2010 - risultando svincolata dall' onere del rilievo di improcedibilità entro la prima udienza in quanto il mancato esperimento della mediazione integra nella ratio legis una sorta di inattività qualificata delle parti idonea alla definizione della controversia (cfr. Trib. Firenze 04.06.2015). Neppure il decesso di una delle parti non onerate dell'avvio della mediazione può legittimare il ritardo nell'avvio della mediazione.