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Tribunale di Palermo, sentenza 08.03.2021 - Est. Zagarella


Dà luogo a una sentenza di improcedibilità la mancata produzione del verbale di mediazione dopo il mutamento del rito nel giudizio di sfratto

Massima: La mancata produzione del verbale di mediazione conciliativa cui il giudice della fase sommaria del giudizio di sfratto ex art.658 cpc da parte di chiunque delle parti in precedenza costituite non può dar adito alla cancellazione della causa tout court nella sede giudiziaria ma definzione della stessa con sentenza breve ex art.429 cpc con cui venga dichiarata la improcedibilità della domanda di risoluzione del contratto, consequenziale, alla domanda di convalida dello intimato sfratto. E’ infatti disposto dal dettato normativo di cui al D.Lgs. 28/2010 che la mancata promozione del procedimento di mediazione conciliativa disposta dal giudice con l’ordinanza di mutamento del rito da sommario a speciale locatizio con l’invito del giudice alle parti di presentare istanza di mediazione conciliativa nel termine di 15 giorni dal provvedimento suddetto produca la improcedibilità della domanda.