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Tribunale di Roma, ordinanza 12.04.2021 - Est. Moriconi


Può esperirsi la mediazione tutte le volte che la legge richiede la negoziazione assistita. Ciò in ragione della maggiore efficacia dell'istituto della mediazione data dalla presenza di un terzo.

Massima: Può senz’altro essere affermato il principio che l’esperimento della mediazione, anche laddove non obbligatoria per legge, tiene luogo della negoziazione assistita anche nei casi per i quali ne è prevista l’obbligatorietà. E quindi sia per l’ipotesi delle controversie in materia di circolazione di veicoli e natanti per le quali è prevista l’obbligatorietà della negoziazione assistita e sia per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro in materie non assoggettate ex art. 5 comma 1 bis alla mediazione obbligatoria. Tale conclusione risulta viepiù rafforzata nella mediazione demandata dal Giudice in quanto che essa mutua dalla mediazione di cui al comma 1 bis predetto, il carattere di obbligatorietà. Ed invero, milita in tale senso il principio ubi eadem ratio ibi eadem dispositio. A tanto si perviene anche sulla base dell’autorevole insegnamento del Giudice delle Leggi nella sentenza n.97/2019, secondo cui (....) la presenza di un terzo del tutto indipendente rispetto alle parti giustifica, infatti, le maggiori possibilità della mediazione, rispetto alla negoziazione assistita, di conseguire la finalità cui è preordinata e, pertanto, la scelta legislativa di rendere obbligatoria solo la prima, e non la seconda, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In tale ultimo giudizio, in altri termini, il legislatore ha ritenuto inutile imporre la negoziazione assistita, giacché essa è condotta direttamente dalle parti e dai loro avvocati, senza l’intervento di un terzo neutrale.