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Corte di Appello di Venezia, sentenza 20.10.2020 - Est. Bressan


La mediazione svolta senza l'assistenza dell'avvocato è valida e fa sorgere il diritto dell'Organismo a richiedere il pagamento delle indennità di legge.

Massima: Non si può ritenere che l’assistenza di un avvocato in mediazione sia necessaria né che la sua assenza possa incidere sul diritto dell’Organismo di mediazione a chiedere ed ottenere dalle parti che vi hanno aderito il pagamento dell’indennità di legge.. L’obbligatorietà della presenza dell’avvocato non è prevista da nessuna legge e, d'altra parte, nessuna norma attribuisce al responsabile dell’Organismo, né tantomeno al mediatore designato, alcun potere di far cessare il procedimento di mediazione nel caso in cui una o più parti della mediazione non siano legalmente assistite. E nemmeno la controparte può opporsi allo svolgimento del procedimento di mediazione qualora la propria controparte sia determinata a non avere assistenza legale e cioè a non farsi assistere nella procedura di mediazione da un avvocato legalmente esercente. Peraltro, se il legislatore avesse voluto inserire nel D.L.gs 28/2010 la presenza dell’avvocato quale necessaria, ne avrebbe certamente previsto l’obbligatorietà, prevedendo una sanzione per il caso in cui ciò non avvenisse. O quantomeno avrebbe imposto al mediatore di interrompere o sospendere il procedimento nei casi in cui una o più parti ritenessero superflua l’assistenza legale. E avrebbe certamente previsto delle norme che sancissero un comportamento specifico da parte del responsabile dell’organismo di mediazione per i casi in cui una parte si fosse presentata senza avvocato alla mediazione. Ciò non è avvenuto consapevolmente, al fine di mantenere la normativa nazionale compatibile con quella di rango europeo.