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Tribunale di Forlì, sentenza 02.02.2021 - Est. Picci


Decreto ingiuntivo revocato se la banca non si presenta in mediazione e presupposti per evitare la improcedibilità: procura sostanziale, presenza personale, svolgimento effettivo della mediazione

Massima: In mediazione è imposta la presenza obbligatoria oltre che degli avvocati anche delle parti personalmente al primo incontro.  La presenza in mediazione è delegabile ad altri, incluso il difensore stesso, purché il cliente conferisca detto potere in un atto distinto dalla procura alle liti (che eventualmente lo contenga), sia essa in forma di procura notarile sia se autenticata dal difensore medesimo. Sulle parti grava l’onere - a pena della declaratoria di improcedibilità nei casi di mediazione obbligatoria ex 5, co. 1-bis - di andare oltre il semplice momento informativo e di seguire il mediatore nelle fasi iniziali del percorso stragiudiziale. Solo all’esito del momento c.d. “filtro” avente funzione meramente informativa, inizia la procedura di mediazione vera e propria, sicché soltanto da questo momento in poi le parti possono legittimamente abbandonare le trattative, non prima. D’altronde, la partecipazione personale e l’effettività del tentativo sono due aspetti che emergono anche dalla “Commissione di studio per l’elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato”, detta anche “Commissione Alpa”.  Tale prospettiva “sostanzialistica” è condivisa dal Tribunale di Forlì in quanto volta a spronare le parti ad impegnarsi nello sfruttare le potenzialità dell’istituto, senza che ciò si risolva in inutili, e spesso dannose, formalità relegando così la mediazione ad inutile orpello processuale.  Esclusivamente la prospettiva “sostanzialista” (che reca con sé la dichiarazione di improcedibilità del giudizio a fronte della mancata presenza personale della parte all’incontro), permette di ricondurre l’istituto della mediazione entro un solco conveniente per le parti, e solo attraverso il loro impegno espresso personalmente ciò può accadere. Soltanto un confronto effettivo tra le parti consente di far emergere i loro concreti interessi davanti al mediatore. Dal canto suo, il mediatore non può limitarsi a registrare le diverse posizioni senza assumere un ruolo “attivo”, svolgendo quasi una sorveglianza passiva dei litigi altrui. In realtà, il mediatore deve recepire le esigenze e gli interessi personali delle parti così da condurre le stesse ad un tentativo di conciliazione amichevole che rappresenti il frutto di un percorso intrapreso insieme. Una volta chiarito il convincimento del Tribunale, consegue che va revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto la procedura di mediazione veniva richiesta da parte attrice opponente e la controparte, pur regolarmente invitata, non compariva al primo incontro dinanzi al mediatore, il quale dava atto dell’impossibilità di dare corso alla procedura. L’assenza ingiustificata di parte convenuta opposta, quale attore in senso sostanziale, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda e la conseguente revoca del decreto opposto.