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Tribunale di Bologna, sentenza 18.09.2020 - Est. Costanzo


Per avviare la mediazione delegata non occorre una nuova procura ad hoc se quella alle liti contiene l'espresso riferimento alla mediazione civile.

Massima: Nella mediazione delegata il difensore non può chiedere una proroga del termine per il deposito della domanda di mediazione per acquisire una nuova e autonoma procura se in quella già conferita per le liti vi è espresso riferimento al potere di promuovere il giudizio di opposizione e nella quale si fa riferimento espresso alla possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione con menzione dai dati normativi, stante anche la natura incidentale della mediazione delegata, avviata su disposizione del giudice in pendenza di una causa civile. Pertanto alla mancata attivazione della mediazione ne consegue l'improcedibilità del giudizio di opposizione e il consolidamento del decreto ingiuntivo.