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Corte di Cassazione, Sez. II Civile, sentenza del 31.08.2020 n.18123


Il Patrocinio a spese dello Stato non si estende alla mediazione obbligatoria

Massima: La norma ex art 74 dPR 115/02 limita l'operatività del patrocinio a spese dello Stato all'ambito del procedimento sia penale che civile, eppertanto postula l'intervenuto avvio della lite giudiziale. Detto limite non può esser superato dal Giudice con attività d'interpretazione posto che in tal modo verrebbe ad incidere sulla sfera afferente la gestione del pubblico denaro, specie con relazione alle disposizioni di spesa, materia riservata al Legislatore e presidiata da precisi dettami costituzionali. Inoltre, la disciplina portata nel d.lgs. 28/2010,non già, ha omesso ogni considerazione alla questione del patrocinio a spese dello Stato, bensì quando l'ha ritenuto applicabile - art 17 comma 5 bis - ne ha fatta espressa menzione, precisando inoltre che dal procedimento di mediazione non può conseguire oneri economici a carico dello Stato. Infine, sulla prospettata questione di sospetta illegittimità costituzionale delle norme in tema di patrocinio a spese dello Stato e mediazione, in quanto non consentono la liquidazione di compenso al difensore anche per la fase di mediazione obbligatoria quando non consegua la lite giudiziale, la questione non può essere sindacata poiché l'accordo era stato raggiunto al di fuori della mediazione.