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Tribunale di Bologna, ordinanza 08.07.2020 - Est. Costanzo


Presupposti della mediazione demandata e liquidazione delle spese del giudizio in caso di mancato accordo

Massima: Il giudice, verificata la presenza dei presupposti per la mediabilità della causa (natura della causa, il valore della stessa, da rapportare ai prevedibili e non trascurabili costi processuali, la condotta anteriore al processo, la posizione assunta sin qui dalle parti e documentazione prodotta, prevedibile non breve durata del processo in relazione alla possibile istruttoria da svolgersi, l'entità dei costi processuali attesi e verosimilmente non proporzionati alla posta in gioco), invita le parti  a trovare una soluzione amichevole, prennunciando che, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione, in sede di liquidazione delle spese del giudizio si provvederà anche su spese e indennità del procedimento di mediazione, e sul compenso del difensore per l’assistenza prestata durante la procedura.