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Tribunale di Roma, ordinanza 25.05.2020 - Est. Moriconi


Provoca un danno erariale l'ente pubblico che non partecipa alla mediazione demandata e non valuta la proposta del giudice

Massima: Il giudice, considerata la condotta dell'ente pubblico che non ha preso parte alla mediazione demandata e neppure valutato la proposta ex art. 185 bis cpc, nonostante vi erano elevate probabilità di un accordo che avrebbe comportato un minor esborso da parte dell’ente territoriale rispetto a quello che contiene la sentenza, e che ponevano l’ente nella condizione di poter pervenire ad una conciliazione in totale sicurezza e senza il timore di addebiti (contabili) per le scelte discrezionali ad essa afferenti, condanna l'ente ex art. 96 III° cpc ed al contributo unificato, e manda gii atti  alla Procura Generale della Corte dei Conti in ordine alla possibile sussistenza di fattispecie di danno erariale.