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Tribunale di Roma, sentenza 25.05.2020 - Est. Moriconi


Modalità di quantificazione della condanna ex art. 96 cpc per l'ente pubblico assente in mediazione demandata.

Massima: La quantificazione della condanna ex art. 96 comma 3 cpc, nei confronti della Pubblica Amministrazione assente ingiustificata nella mediazione demantata deve essere rapportata : a) allo stato soggettivo del responsabile, perché il dolo e la cosciente volontarietà della condotta censurabile ex art. 96 co.III° è più grave della colpa; b) alla qualifica ed alle caratteristiche del responsabile, persona fisica o giuridica che sia, ed alla sua maggiore o minore capacità anche in termini organizzativi, di preparazione professionale, culturale, tecnica, di assumere condotte consapevoli; c) alla forza ed al potere economico del responsabile, che secondo le circostanze può risultare avere abusato con la sua azione o la sua resistenza, del giudizio, dei suoi tempi e del modo di gestirlo; c) alla necessità che in relazione alle caratteristiche del soggetto responsabile, ed in particolare alla sua capacità patrimoniale, la condanna ex art.96 co III° cpc costituisca un efficace deterrente ed una sanzione significativa ed avvertibile. Nei confronti di un'amministrazione pubblica tale provvedimento acquista maggiore efficacia, tale da essere in grado di sensibilizzare direttamente il funzionario responsabile e quello titolare del rapporto organico, se accompagnato dalla trasmissione degli atti all'Organo competente (Procura Generale della Corte dei Conti) per l'accertamento del danno erariale (in questo caso commisurabile quanto meno alla somma per la quale viene emessa condanna ex art. 96 co. III° cpc ed al contributo unificato), incombente che, valutata ogni circostanza, devesi senz'altro adottare in questo caso. Per la concreta determinazione della somma si ritiene di adottare, quale valido ed obiettivo parametro di riferimento, una somma di ammontare multiplo (in questo caso triplo) di quella liquidata a titolo di sorte.