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Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sentenza 14.05.2020


Massima: Il contraente di un contratto di assicurazione tutela giudiziaria deve avere il diritto di scegliere il proprio avvocato in un procedimento di mediazione. La questione trae origine da una domanda  presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, gli Ordini degli avvocati e, dall’altro, il Consiglio dei Ministri, entrambi del Belgio, in merito alla libertà per l’assicurato, nel contesto di un contratto di assicurazione tutela giudiziaria, di scegliere il proprio rappresentante in un procedimento di mediazione, diritto che sarebbe violato dalla legge 9 aprile 2017. In particolare, gli ordini degli avvocati fanno valere che legge belga non è conforme all'articolo 201 della direttiva 2009/138, in quanto sostanzialmente essa non prevede, a favore del contraente di un contratto di assicurazione tutela giudiziaria, il diritto di scegliere il proprio avvocato in un procedimento di mediazione anche stragiudiziale. Infatti, secondo gli ordini degli avvocati, poiché tale procedimento rientra nella nozione di «procedimento giudiziario» ai sensi di detto articolo 201, l’assicurato dovrebbe disporre di tale diritto. La Corte, a chiusura di una articolata ricostruzione stabilisce che l’articolo 201, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), deve essere interpretato nel senso che la nozione di «procedimento giudiziario» di cui a tale disposizione include un procedimento di mediazione giudiziale o stragiudiziale in cui un giudice sia o possa essere coinvolto, tanto al momento dell’avvio di tale procedimento quanto successivamente alla conclusione di quest’ultimo.