Tribunale di Pavia, sentenza 04.03.2020 - Est. Frangipani
Massima:
Il giudice se ravvisa una biasimevole condotta genitoriale può invitare i coniugi ad avviare forme di dialogo tra loro, nel prevalente interesse dei figli, suggerendo un percorso di mediazione.
Se nella mediazione viene consigliato a entrambi i coniugi di intraprendere un percorso psicologico individuale di sostegno alla genitorialità, anche finalizzato a maturare, superate le reciproche contrapposizioni, una visione condivisa in ordine alle scelte educative e pratiche riguardanti i figli, e i coniugi decidono arbitrariamente di non recepire questo suggerimento, mostrandosi del tutto incapaci di attivare canali comunicativi tra loro e cercando, di contro, di ottenere dalla mediatrice lo schieramento a favore dell' uno o dell' altro coniuge con riguardo a specifiche questioni, il giudice può disporre una consulenza tecnica d' ufficio, volta all'accertamento delle condizioni dei minori e dell' effettiva capacità genitoriale delle parti.